“Buongiorno,
sono un’insegnante di scuola media ed ho ricevuto una lettera dalla
Direzione Territoriale dell’Economia e Finanze con cui mi è
stato comunicato l’accertamento di un debito di 3.244,00 euro quale
somma riscossa in più sullo stipendio dal 1994 al 2008. Se è
stato un errore loro a determinare un maggiore pagamento, devo
restituire, a distanza di anni, questa somma o c’è
prescrizione? Cordiali saluti. T.G.”
In
base all’articolo 2948 codice civile ed all’articolo 2,
1° comma, del decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito
nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nel testo introdotto dall’art.
2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, i diritti relativi alla
retribuzione sia del pubblico dipendente che del lavoratore privato
si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine quinquennale di
prescrizione riguarda i diritti del dipendente, così come
qualificati dalla prestazione lavorativa e non si applica fuori da
tale ambito.
Il
diritto dello Stato al recupero dei crediti erariali è soggetto a prescrizione decennale, che decorre dalla dalla data in
cui le somme in più sono state corrisposte.
La
prescrizione deve essere esplicita ed eccepita dal debitore, non può
essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 2938 cod.civ.
“La
eventuale buona fede del dipendente nel ricevere somme pagate a
titolo di anticipi sui miglioramenti economici non può
impedire il recupero, atteso che, in linea generale l’eventuale
sussistenza del richiamato profilo psicologico non incide sulla
doverosità del recupero ma semmai sulle modalità di
attuazione e che, in ogni caso, la corresponsione del trattamento
economico, nell’ipotesi prospettata, è avvenuta in via
provvisoria e salvo conguaglio sulla base della comunicazione Mod. A,
sottoscritta dal dipendente "per presa visione e a titolo di
incondizionata autorizzazione per eventuali recuperi di somme
indebitamente corrisposte", con espresso richiamo all’art.
172 della legge n. 312 del 1980”.
(CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE - parere 22 ottobre 2007 n.
145).
Erminia
Acri-Avvocato
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