Il
codice civile, all’articolo 1126, disciplina le spese di manutenzione
del lastrico solare – che è la copertura dell’edifico o
di uno dei suoi corpi di fabbrica- di uso esclusivo stabilendo che
esse spettano per un terzo a chi ne ha l’utilizzo esclusivo, mentre i
restanti 2/3 devono essere sostenuti da tutti i condomini che
fruiscono della copertura comune, in proporzione delle rispettive
quote millesimali.
La
“terrazza a livello” di uso esclusivo è una
superficie scoperta calpestabile cui si accede da un appartamento
posto al medesimo livello e che funge da copertura dei sottostanti
locali abitabili o parti comuni. E’ caratterizzata per il fatto di
avere la funzione dei normali terrazzi, per il proprietario
dell’unità abitativa posta al livello, e la funzione del
tetto o del lastrico solare condominiale per i proprietari delle
unità poste ai livelli inferiori.
L’ipotesi
in esame, infatti, non si ritiene inquadrabile nell’articolo 1125
codice civile, che prevede la ripartizione in parti uguali delle
spese tra i proprietari dei piani l’uno all’altro sovrastante,
applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e
delle volte e non della terrazza a livello, anche se ad essa sia
sottoposto un solo locale, non venendo meno, in questo caso, la
funzione di copertura della terrazza stessa (sentenza Cassazione
civile n.11029/2003).
In
proposito, la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che la
disposizione di cui all’art. 1126 codice civile, nel determinare la
partecipazione alla suddetta spesa nella misura di due terzi, per
"tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui
il lastrico solare serve", si riferisce a tutti coloro ai quali
appartengono le porzioni immobiliari comprese nella proiezione
verticale del manufatto da riparare o ricostruire, restandone esclusi
i condomini alle cui porzioni il lastrico stesso non sia sovrapposto
(sentenza Cassazione civile n.7472/2001;
n.14196/2011). Inoltre, il proprietario esclusivo del
lastrico o della terrazza è tenuto alla doppia contribuzione
quando sia proprietario anche di una delle unità immobiliari
sottostanti, in proporzione al valore della medesima (sentenza
Cassazione civile n.11449/92).
Erminia
Acri-Avvocato
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