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Quesiti legali- Visita di revisione assegno ordinario di invalidità INPS.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

2 febbraio 2019



E' consentita prima della scadenza triennale?


Il titolare di un assegno ordinario di invalidità (Legge 222/84), che viene concesso per un periodo di tre anni, può essere chiamato dall’INPS a visita di revisione prima della scadenza?”

 

L’assegno di invalidità di cui alla Legge n.222/84 viene concesso per un periodo di tre anni. In prossimità della scadenza il lavoratore è tenuto a produrre un’istanza per la conferma del requisito sanitario, allegando idoneo certificato medico. Se si ha conferma per 3 volte consecutive (inclusa la prima volta), l’assegno diventa definitivo.

Tuttavia, l’INPS può chiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale. Si ritiene che l’INPS possa “discrezionalmente” effettuare visite di revisione prima della scadenza del triennio, in forza del disposto di cui all’art. 9 L.222/84, il cui comma 1 così dispone: Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, puo’ essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidita’ o di inabilita’ ad iniziativa dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l’accertamento sanitario avra’ luogo quando risulti che nell’anno precedente il titolare dell’assegno di invalidita’ di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

 Tale interpretazione è stata affermata dalla  Corte di Cassazione in più occasioni: “In tema di assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, riconosciuto per tre anni e rinnovabile a domanda per lo stesso periodo, l’INPS, in forza dell’art. 9 della stessa legge, è titolare di un autonomo potere di revisione, attivabile discrezionalmente anche prima della scadenza del triennio di durata della prestazione, tanto sia in base alla lettera della normativa richiamata, che non sottopone a limiti temporali il detto potere, né lo raccorda al periodo per il quale la prestazione è stata riconosciuta, sia in base ad una sua lettura logica e sistematica, in quanto i trattamenti previdenziali sono prestazioni temporanee correlate all’esistenza di requisiti sanitari, suscettibili di verifiche per accertarne la permanenza.”  (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2016, n.21708)

 

Erminia Acri-Avvocato


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