“Il
titolare di un assegno ordinario di invalidità (Legge 222/84),
che viene concesso per un periodo di tre anni, può essere
chiamato dall’INPS a visita di revisione prima della scadenza?”
L’assegno
di invalidità di cui alla Legge n.222/84 viene concesso per un
periodo di tre anni. In prossimità della scadenza il
lavoratore è tenuto a produrre un’istanza per la
conferma del requisito sanitario, allegando idoneo certificato
medico. Se si ha conferma per 3 volte consecutive (inclusa la prima
volta), l’assegno diventa definitivo.
Tuttavia,
l’INPS può chiamare il lavoratore a visita prima della
scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle
condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale. Si
ritiene
che l’INPS possa “discrezionalmente” effettuare visite di
revisione prima della scadenza del triennio, in forza del disposto di
cui all’art. 9 L.222/84, il cui comma 1 così dispone: Il
titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti
articoli 1, 2 e 6, primo comma, puo’ essere sottoposto ad
accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidita’ o
di inabilita’ ad iniziativa dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale. In ogni caso, l’accertamento sanitario avra’ luogo quando
risulti che nell’anno precedente il titolare dell’assegno di
invalidita’ di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia
trovato nelle condizioni di reddito previste dall’articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
Tale
interpretazione è stata affermata dalla
Corte
di Cassazione in più occasioni: “In
tema di assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del
1984, riconosciuto per tre anni e rinnovabile a domanda per lo stesso
periodo, l’INPS, in forza dell’art. 9 della stessa legge, è
titolare di un autonomo potere di revisione, attivabile
discrezionalmente anche prima della scadenza del triennio di durata
della prestazione, tanto sia in base alla lettera della normativa
richiamata, che non sottopone a limiti temporali il detto potere, né
lo raccorda al periodo per il quale la prestazione è stata
riconosciuta, sia in base ad una sua lettura logica e sistematica, in
quanto i trattamenti previdenziali sono prestazioni temporanee
correlate all’esistenza di requisiti sanitari, suscettibili di
verifiche per accertarne la permanenza.”
(Cassazione civile sez. lav., 27/10/2016, n.21708)
Erminia
Acri-Avvocato
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