La
pensione di reversibilità
spetta
ai
componenti
del nucleo familiare del pensionato deceduto così come
individuati dalla normativa di riferimento. In particolare, tra i
beneficiari rientrano:
il
coniuge;
il
coniuge separato,
solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge
deceduto;
il
coniuge divorziato,
se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo
matrimonio.
Il
coniuge superstite, ove contragga nuove nozze, perde il diritto alla
pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una
tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione
percepita alla data del nuovo matrimonio.
Nel
caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio,
l’unica
quota
di reversibilità viene ripartita tra il coniuge superstite ed
il coniuge divorziato secondo quanto stabilito dal Tribunale con
sentenza, su istanza degli interessati. Ove intervenga il decesso di
uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità,
al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera.
Quanto
ai criteri di ripartizione della quota di reversibilità
tra coniuge superstite e coniuge divorziato, con la sentenza
419/99, la Corte Costituzionale ha stabilito che la durata
temporale dei due matrimoni non è l’unico criterio che il
tribunale deve seguire per calcolare la quota proporzionale di
pensione spettante all’uno ed all’altro, ma devono essere valutati
anche altri elementi, quali la
posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge
superstite.
Inoltre,
secondo l’orientamento della Corte di Cassazione,
bisogna tenere conto anche di eventuali periodi di convivenza prima
del matrimonio, ed il diritto al riconoscimento della pensione,
nasce, per entrambi, nei confronti dell’Ente erogatore (sentenza
n.15837/2001), sicché gli arretrati spettanti al coniuge
divorziato sul trattamento suddetto in proporzione alla quota
riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello del decesso dell’ex coniuge, deve essere posto
a carico dell’ente previdenziale e non anche del coniuge superstite
che, nel frattempo, abbia ricevuto per intero e non pro quota la
pensione di reversibilità’, salva la facoltà’ per
l’ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme
erogategli in eccesso (sentenza Corte di Cassazione n.23862/2008).
Bibliografia:
-
Diritto di famiglia-Repertorio sistematico di giurisprudenza, di Viganō Giulia, Rimini Carlo , CEDAM - Anno 2009
-
Commentario del codice di procedura civile. Art.
721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e
stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013
Erminia
Acri-Avvocato
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