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Detenzione animali in condominio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

23 aprile 2009



Cani con guinzaglio e museruola anche nel cortile condominiale.



In un periodo in cui una serie di aggressioni da parte di cani ha occupato le pagine dei quotidiani e sono intervenute nuove e più dure disposizioni legislative per regolamentare le responsabilità dei proprietari di cani, non sempre rispettosi del prossimo, ci si chiede quali sono le regole da rispettare per tenere i cani in condominio, se c’e’ un limite al loro numero, alle dimensioni, se c’e’ l’obbligo della museruola e/o del guinzaglio, se possono essere lasciati liberi nel cortile comune.


In proposito, occorre precisare che tenere un animale nel proprio appartamento rientra tra i poteri del condomino sulla sua proprietà esclusiva. Tuttavia, la detenzione di animali all’interno delle aree private può essere vietata con una delibera adottata all’unanimità dai condomini oppure dal regolamento di tipo contrattuale, cioè approvato da tutti i condomini, trattandosi di imporre un vincolo al libero esercizio del diritto di proprietà dei condomini. Il regolamento, inoltre, pur senza vietare la detenzione di animali, per ragioni igieniche o di convivenza, potrebbe stabilire limiti predefiniti in relazione alla grandezza o alla specie dell’animale, potrebbe vietare di portare gli animali in ascensore oppure obbligare i proprietari ad adottare specifiche cautele.


Mancando un espresso divieto, quindi, la detenzione di animali è legittima, ma non esonera chi li possiede dall’adottare tutti gli accorgimenti necessari per non recare disturbo agli altri condomini, i quali, possono denunciare il proprietario dell’animale per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ai sensi dell’art.659 codice penale, ove ricorra un effettivo pregiudizio alla tranquillità pubblica, o possono chiedere al giudice civile un provvedimento d’urgenza che disponga l’allontanamento dell’animale quando lo stesso costituisca un serio pericolo per la salute pubblica.


In ogni caso dovrebbero prevalere il buonsenso e la buona educazione per evitare molestie ai vicini, con l’impiego di cautele idonee a prevenire danni da parte dell’animale. Questa è la motivazione per cui la Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con sentenza n. 4672 del 3 febbraio 2009, ha confermato una sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva condannato il proprietario di un cane per il reato di lesioni colpose in danno di un altro condomino, il quale era stato aggredito nel cortile condominiale dal cane, di razza “collie”, con conseguenti numerose lesioni. Il proprietario dell’animale era stato denunciato e ritenuto responsabile dell’evento dannoso per aver lasciato libero l’animale, senza guinzaglio e senza museruola, nel cortile condominiale, dove si trovavano altre persone. Per legge, infatti, i proprietari dei cani hanno l’obbligo di tenerli legati, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, e devono, inoltre, sempre avere una museruola (rigida o morbida) “da applicare in caso di potenziale pericolo”.



Erminia Acri-Avvocato

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