HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Detenzione animali in condominio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

23 aprile 2009



Cani con guinzaglio e museruola anche nel cortile condominiale.



In un periodo in cui una serie di aggressioni da parte di cani ha occupato le pagine dei quotidiani e sono intervenute nuove e più dure disposizioni legislative per regolamentare le responsabilità dei proprietari di cani, non sempre rispettosi del prossimo, ci si chiede quali sono le regole da rispettare per tenere i cani in condominio, se c’e’ un limite al loro numero, alle dimensioni, se c’e’ l’obbligo della museruola e/o del guinzaglio, se possono essere lasciati liberi nel cortile comune.


In proposito, occorre precisare che tenere un animale nel proprio appartamento rientra tra i poteri del condomino sulla sua proprietà esclusiva. Tuttavia, la detenzione di animali all’interno delle aree private può essere vietata con una delibera adottata all’unanimità dai condomini oppure dal regolamento di tipo contrattuale, cioè approvato da tutti i condomini, trattandosi di imporre un vincolo al libero esercizio del diritto di proprietà dei condomini. Il regolamento, inoltre, pur senza vietare la detenzione di animali, per ragioni igieniche o di convivenza, potrebbe stabilire limiti predefiniti in relazione alla grandezza o alla specie dell’animale, potrebbe vietare di portare gli animali in ascensore oppure obbligare i proprietari ad adottare specifiche cautele.


Mancando un espresso divieto, quindi, la detenzione di animali è legittima, ma non esonera chi li possiede dall’adottare tutti gli accorgimenti necessari per non recare disturbo agli altri condomini, i quali, possono denunciare il proprietario dell’animale per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ai sensi dell’art.659 codice penale, ove ricorra un effettivo pregiudizio alla tranquillità pubblica, o possono chiedere al giudice civile un provvedimento d’urgenza che disponga l’allontanamento dell’animale quando lo stesso costituisca un serio pericolo per la salute pubblica.


In ogni caso dovrebbero prevalere il buonsenso e la buona educazione per evitare molestie ai vicini, con l’impiego di cautele idonee a prevenire danni da parte dell’animale. Questa è la motivazione per cui la Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con sentenza n. 4672 del 3 febbraio 2009, ha confermato una sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva condannato il proprietario di un cane per il reato di lesioni colpose in danno di un altro condomino, il quale era stato aggredito nel cortile condominiale dal cane, di razza “collie”, con conseguenti numerose lesioni. Il proprietario dell’animale era stato denunciato e ritenuto responsabile dell’evento dannoso per aver lasciato libero l’animale, senza guinzaglio e senza museruola, nel cortile condominiale, dove si trovavano altre persone. Per legge, infatti, i proprietari dei cani hanno l’obbligo di tenerli legati, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, e devono, inoltre, sempre avere una museruola (rigida o morbida) “da applicare in caso di potenziale pericolo”.



Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Vendita di unità immobiliare e spese condominiali.
Causa di risarcimento danni contro il condominio.
Parti dell’edificio di proprietà comune.
Danni causati da infiltrazioni d’acqua.
Soppressione dell’antenna condominiale.
Un condomino può dissociarsi dalle liti?
Equa riparazione per un processo troppo lungo.
Antenne paraboliche.
Spese comuni per manutenzione ascensore.
Autogestire il condominio.
Le case "a schiera" possono costituire un condominio?
Spese condominiali controverse.
Spese per compensi dell’amministratore condominiale.
Caduta sulle scale condominiali.
Detenzione di animali negli edifici condominiali
Aria condizionata e condominio.
Recupero spese condominiali.
Fioriere condominiali.
Addobbi natalizi e condominio.
Condomini consumatori.
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali- Controversia su ripartizione spese tra proprietario e inquilino.
Praticanti avvocati.
Quesiti legali-Somme percepite in più sullo stipendio da un’insegnante.
Quando il coniuge ha le mani bucate....
Quesiti legali - Quando una coppia si separa a chi va la casa?
Convivente e pensione di reversibilit
Pillole psicolegali - Quando un matrimonio finisce...
Causa di risarcimento danni contro il condominio.
Quesiti legali-Mandato dell’amministratore condominiale.
Il direttore di giornali telematici
Quesiti legali-Comunione legale dei beni fra i coniugi.
Quesiti legali-Quando un figlio maggiorenne convive more uxorio....
Quesiti legali-Vendita auto ereditata ad un privato.
Quesiti legali-Delibere condominiali.
Comodato di immobile adibito ad abitazione.
Separazione senza figli ed assegnazione casa coniugale.
Contestazioni delle contravvenzioni stradali.
E’ valida la multa senza preavviso di violazione?
Direttore di riviste tecnico-professionali.
Quesiti legali-Separazione dei coniugi ed obbligo di mantenimento dei figli.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione