“A
seguito di decesso del proprietario di un appartamento, dato in
affitto, non c’è accordo tra gli eredi (5) su cosa fare, se
disdire la locazione e venderlo oppure lasciarlo all’inquilino. Un
solo erede può fare disdetta all’inquilino o chiedergli
un aumento del canone?”
La
comunione è la situazione per la quale la proprietà o
altro diritto reale spetta in comune a più persone. L’uso del
bene comune spetta a ciascun partecipante, che non deve alterarne la
destinazione e deve comportarsi in modo da non impedire l’uso
da parte di ciascun altro partecipante; però, non sempre la
natura della cosa comune permette l’uso individuale da parte di
ciascun partecipante.
L’amministrazione
della cosa comune spetta ai comproprietari. Le decisioni che
riguardano i beni comuni devono essere adottate dai comproprietari a
maggioranza di quote (maggioranza semplice per gli atti di ordinaria
amministrazione, maggioranza di numero dei partecipanti che
rappresentino almeno i due terzi del valore del bene per gli atti di
straordinaria amministrazione).
Pertanto,
uno solo dei coeredi, che non abbia le suddette maggioranze, non può
assumere decisioni sul bene comune, ma può rivolgersi al
giudice per chiedere lo scioglimento della comunione, e, nel
frattempo, quando sia necessario adottare “provvedimenti
necessari per l’amministrazione” della cosa comune – in
caso di inerzia degli altri comproprietari – chiedere al
giudice di adottare provvedimenti occorrenti al fine di evitare grave
pregiudizio al bene in questione.
Erminia
Acri-Avvocato
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