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Caduta sulle scale condominiali.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

19 agosto 2017



Il condominio č responsabile dei danni?




L’attuale ordinamento giuridico è caratterizzato da un modello di responsabilità civile basato non soltanto sul criterio di imputazione fondato su colpa/dolo, ma pure su altri criteri che consentano “di riparare il danno trasferendolo ad un responsabile anche senza un giudizio negativo sulla sua condotta o sulla sua colpa”(P. Zatti).


In quest’ottica s’inquadra la responsabilità per cose in custodia prevista dall’articolo 2051 del codice civile, secondo cui il custode è responsabile del danno provocato dalle cose poste sotto la sua custodia a meno che non provi il caso fortuito. Tale norma è applicabile anche al condominio, quale custode delle parti comuni dell’edificio, per i danni generati da queste ultime.


Pertanto, nel caso in cui una persona subisca dei danni derivanti da caduta sulle scale di un edificio condominiale, il condominio è tenuto a risarcirli, a meno che “il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo”, come affermato dalla Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 16607/2008, con cui è stato rigettato il ricorso di una donna caduta mentre saliva le scale di un condominio, a causa della cera applicata sulle stesse e dell’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini.


Secondo la Corte, nel caso specifico, l’evento pregiudizievole era stato causato esclusivamente da un caso fortuito costituito da un fatto ascrivibile alla stessa danneggiata che non aveva utilizzato la normale diligenza e l’adeguata attenzione nell’attraversare luoghi che, in condizioni di normale visibilità, apparivano percepibilmente scivolosi.





Erminia Acri-Avvocato

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