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Manutenzione delle strade e risarcimento danni.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

5 gennaio 2017


Chi paga per il sinistro verificatosi a causa di lavori non segnalati?



L’ente proprietario di una strada è tenuto all’obbligo di manutenzione e a quello della custodia della stessa, con conseguente applicabilità della presunzione di responsabilità, ai sensi dell’articolo 2051 codice civile, che comporta l’obbligo dell’ente di risarcire il danno occorso all’utente della strada ove manchi la prova che la causa immediata e diretta del danno sia derivata da un fenomeno eccezionale ed imprevedibile.


Pertanto, chi abbia subito il danno deve provare che il fatto dannoso si è verificato a causa di un’anomalia della strada e l’ente proprietario, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare di non avere potuto far nulla per evitare il danno, cosa possibile solo ove la situazione all’origine del danno si sia determinata non come conseguenza di una precedente mancanza di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa (v. sentenza Cassazione civile n.20754/09).


Inoltre, come ha avuto modo di precisare in più occasioni la Corte di Cassazione (v. sentenza n.16374/09), trova applicazione anche la norma fondamentale del "neminem laedere" -articolo 2043 codice civile-, che impone all’ente di usare le cautele necessarie a non mettere in pericolo l’incolumità ed i beni degli utenti della strada, e, quindi, a far sì che una strada aperta al pubblico non integri per l’utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto), col conseguente obbligo di prevenire, di segnalare ed eliminare le situazioni di pericolo od insidia inerenti la sede stradale.


Quanto alla risarcibilità dei danni determinati da sinistro verificatosi su fondo stradale dissestato, a causa di lavori in corso non segnalati, la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere sussistente, oltre alla responsabilità della ditta incaricata dell’esecuzione dell’opera, quella del proprietario della strada. Infatti, essendo, quest’ultimo, tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e ad evitare danni a terzi, anche nel corso dei lavori di manutenzione, resta responsabile dei danni eventualmente provocati a terzi sia dall’intrinseca pericolosità dei luoghi, sia dal comportamento di quanti lo stesso proprietario abbia autorizzato ad accedere alla sua proprietà e ad intervenirvi con modifiche (v. sentenza Cassazione civile n.6054/09).





Erminia Acri-Avvocato

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