L’ente
proprietario di una strada è tenuto all’obbligo di
manutenzione e a quello della custodia della stessa, con conseguente
applicabilità della presunzione di responsabilità, ai
sensi dell’articolo 2051 codice civile, che comporta l’obbligo
dell’ente di risarcire il danno occorso all’utente della strada ove
manchi la prova che la causa immediata e diretta del danno sia
derivata da un fenomeno eccezionale ed imprevedibile.
Pertanto,
chi abbia subito il danno deve provare che il fatto dannoso si è verificato a causa di un’anomalia della strada e l’ente proprietario,
per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare di
non avere potuto far nulla per evitare il danno, cosa possibile solo
ove la situazione all’origine del danno si sia determinata non come
conseguenza di una precedente mancanza di diligenza nella
sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa (v. sentenza
Cassazione civile n.20754/09).
Inoltre,
come ha avuto modo di precisare in più occasioni la Corte di
Cassazione (v. sentenza n.16374/09), trova applicazione anche la
norma fondamentale del "neminem laedere" -articolo 2043
codice civile-, che impone all’ente di usare le cautele necessarie a
non mettere in pericolo l’incolumità ed i beni degli utenti
della strada, e, quindi, a far sì che una strada aperta al
pubblico non integri per l’utente gli estremi di una situazione di
pericolo occulto (insidia o trabocchetto), col conseguente obbligo di
prevenire, di segnalare ed eliminare le situazioni di pericolo od
insidia inerenti la sede stradale.
Quanto
alla risarcibilità dei danni determinati da sinistro
verificatosi su fondo stradale dissestato, a causa di lavori in corso
non segnalati, la giurisprudenza è orientata nel senso di
ritenere sussistente, oltre alla responsabilità della ditta
incaricata dell’esecuzione dell’opera, quella del proprietario della
strada. Infatti, essendo, quest’ultimo, tenuto ad
adottare tutte le misure idonee a prevenire e ad evitare danni a
terzi, anche nel corso dei lavori di manutenzione, resta responsabile
dei danni eventualmente provocati a terzi sia dall’intrinseca
pericolosità dei luoghi, sia dal comportamento di quanti lo
stesso proprietario abbia autorizzato ad accedere alla sua proprietà
e ad intervenirvi con modifiche (v. sentenza Cassazione
civile n.6054/09).
Erminia
Acri-Avvocato
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