“Egr.
avv.Acri, ho un problema con mio marito. Io e lui siamo separati da
due anni ed abbiamo un figlio di 13 anni, con affidamento condiviso.
Nostro figlio ha bisogno di fare un intervento chirurgico ortopedico,
che, secondo mio marito non è necessario, mentre io lo ritengo
importantissimo per la salute del ragazzo. Visto il nostro disaccordo
ed il rifiuto di mio marito di partecipare alla spese per
l’intervento, chi decide in questo caso? Grazie”
Con
la Legge n.54/2006, che ha modificato l’art.155 del codice
civile, l’affido condiviso è diventato la regola, essendo
stabilito che “anche
in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il
diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da
entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
L’affidamento
condiviso comporta che entrambi i genitori assumono i compiti di
cura, educazione ed istruzione dei figli, col reciproco dovere di
informazione sulle questioni che riguardano i figli e di adozione
concordata delle decisioni più importanti (istruzione,
educazione, salute).
Tuttavia,
ove vi sia disaccordo tra i coniugi su determinate scelte, e non sia possibile trovare un punto di incontro, la decisione è rimessa
al giudice, su ricorso di uno dei coniugi. Quanto alla contribuzione
alle spese – mediche, in questo caso- esse vanno ripartite tra
i genitori secondo i criteri fissati nel provvedimento di
separazione.
Erminia
Acri-Avvocato
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