"Avevo dato in affitto ad una società di informatica un magazzino. Il contratto è scaduto da circa 4 mesi e, nonostante la mia disdetta,
non mi è stato riconsegnato e continuano ad essere pagati i canoni
mensili con bonifico bancario, come era stato previsto nel contratto.
L’inquilino afferma che, essendo rimasto nel locale nonostante
l’intervenuta scadenza del contratto e continuando a pagare il fitto,
il contratto si è rinnovato. E’ così? P.L."
La
disciplina della locazione commerciale prevede norme specifiche circa
la durata del contratto. In particolare, ai sensi dell’articolo 27
legge n.392/78, la durata della locazione non può essere inferiore a
sei anni - oppure nove, ove l’immobile sia adibito ad attività
alberghiere, o all’esercizio di attività teatrali-. Per le ipotesi
in cui l’attività esercitata abbia natura transitoria oppure
stagionale, stabilisce, nel primo caso, che la locazione può essere
stipulata per un periodo più breve rispetto a quelli predetti, nel
secondo caso che il locatore sarà obbligato a stipulare la locazione
per la medesima stagione dell’anno successivo con il medesimo
conduttore, se quest’ultimo lo richieda. Tale obbligo ha durata
massima di sei anni, o di nove ove l’attività esercitata abbia
carattere alberghiero.
Il
contratto di locazione si rinnova in forma tacita di sei anni in sei
anni (o di nove in nove). Quindi, è la parte non più interessata a
proseguire il rapporto locatizio che deve comunicare la disdetta,
con lettera raccomandata, almeno 12 mesi (18 mesi se la locazione è
novennale) prima della data di scadenza del contratto.
La
circostanza che la società conduttrice continui a godere
dell’immobile nonostante l’avvenuta disdetta e l’avvenuta scadenza
del contratto e continui a pagare i canoni, non è sufficiente da
sola a dimostrare il tacito rinnovo del contratto di locazione, come
affermato in più occasioni dalla giurisprudenza. Da ultimo la Corte
di Cassazione, sez. III civile, con sentenza n. 13404/2012,
ha precisato che “non
è sufficiente la mera permanenza del conduttore nei locali, al fine
di dimostrare il tacito rinnovo del contratto di locazione a tempo
determinato, dopo la scadenza del termine finale, ma occorre che
risulti in termini inequivoci la volontà di entrambe le parti, non
quella del solo conduttore, di mantenerlo in vita, e che a tale scopo
non bastano né il silenzio serbato dal locatore a fronte del
protrarsi dell’occupazione di fatto, né l’accettazione del pagamento
dei canoni da parte di lui.”
Erminia
Acri-Avvocato
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