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Smarrimento del vaglia postale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

20 luglio 2004

Le Poste sono obbligate a restituire la somma inviata.


Il nostro legislatore prevede che le Poste Italiane S.p.A. sono esenti da responsabilità per i servizi postali di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge (art.6 del D.P.R. n.156 del 1973). Questa disposizione, più volte sottoposta all’esame della Corte Costituzionale, ancora resiste ed impedisce eventuali richieste risarcitorie alle Poste Italiane S.p.A, da parte di chi abbia ricevuto danni da un disservizio postale.

Tuttavia, per il caso di mancato recapito di un vaglia postale, il Giudice di Pace di Pozzuoli, con la sentenza del 26 maggio 2004, ha riconosciuto, all’utente del servizio, il dirittto di ottenere la restituzione della somma di danaro che lo stesso aveva depositato presso l’Ufficio postale e che non era mai stata riscossa, a causa del mancato recapito al destinatario.

Ciò in quanto, come precisato dal giudicante, se le Poste Italiane S.p.A sono esenti da qualunque pretesa risarcitoria da parte di chi abbia ricevuto danni dal disservizio postale, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.156 del 1973, devono, invece, restituire la somma versata dall’utente del servizio, perchè il vaglia postale costituisce un contratto "atipico" intercorrente tra l’utente dei servizi postali e la Società Poste Italiane, la quale s’impegna a recapitare presso il destinatario-beneficiario un documento che consente al suo titolare di richiedere il pagamento di una somma di danaro preventivamente depositata dal mittente presso l’Ufficio Postale.

Erminia Acri-Avvocato

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