La
nostra legislazione prevede l’obbligo di contestazione immediata
delle infrazioni alle norme del codice della strada – articolo
201 codice della strada - per la correttezza del procedimento
sanzionatorio e per la piena esplicazione del diritto di difesa del
trasgressore. La contestazione immediata può non essere
effettuata solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, che
devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale,
risultando altrimenti illegittimi l’accertamento e gli atti
successivi del procedimento.
Riguardo
all’inottemperanza dell’obbligo di contestazione immediata, la Corte di Cassazione, con sentenza n.13118/09, ha affermato che i vigili possono
elevare la contravvenzione anche senza la contestazione immediata nei
confronti degli automobilisti colti a parlare al cellulare.
Nel
caso esaminato il trasgressore si era difeso sostenendo che il fatto
che il vigile non era riuscito a fermarlo significava che lo stesso
si trovava ad una distanza tale da rendere possibile un errore di
percezione sensoriale. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che la
mancata contestazione immediata, da sola, non dimostra che il vigile
fosse troppo lontano dal luogo dove è stata commessa la
violazione dell’articolo 173 codice della strada, e perciò potesse aver commesso un errore, considerato che l’accertamento puo’ essere effettuato anche a distanza che, per
svariati motivi, non permette il fermo del veicolo.
Stante la fede privilegiata del verbale, l’unico modo per difendersi
è dimostrare "la posizione effettiva dell’agente rispetto
a quella del veicolo, così da potere in concreto valutare se a
tale distanza si potesse incorrere in errore". Prova alquanto
difficile all’arrivo della multa a casa, dopo mesi!
Erminia
Acri-Avvocato
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