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Limiti alle multe degli ausiliari del traffico.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

9 febbraio 2009



Nulle le contravvenzioni a motoveicoli in sosta sui marciapiedi.



Ormai da diversi anni siamo abituati a vedere i cosiddetti vigilini infliggere contravvenzioni per violazioni al codice della strada in prossimità delle aree di parcheggio.


Effettivamente, secondo la legge n. 127/1997 -art. 17, comma 132-, i comuni, con provvedimento del sindaco, possono attribuire a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione. Tali funzioni di prevenzione ed accertamento sono attribuite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla Legge n.142/1990, articoli 22 e 25, in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.


Tuttavia, i poteri degli ausiliari del traffico hanno suscitato molte discussioni fin dai primi anni della loro operatività, dando origine a numerosi ricorsi giudiziari proposti innanzi ai vari giudice di pace contro gli atti redatti da essi nell’esercizio delle loro funzioni.


In proposito, la giurisprudenza, in più occasioni, ha precisato che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata e di compilazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, che ha valenza di atto pubblico con fede privilegiata fino a querela di falso se redatto da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito di determinate categorie indicate nella predetta legge n.127/1997.


Pertanto, la nostra legislazione consente che determinate funzioni pubbliche possano essere svolte, a certe condizioni, anche da soggetti privati, a ciò legittimati con provvedimento del sindaco. A questi soggetti, però, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.551 del 13 gennaio 2009, deve riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all’accertamento delle “violazioni a norme del codice della strada in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l’ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino”, mentre è da escludere che possa essere compiuto dagli ausiliari del traffico l’accertamento di violazioni del codice della strada che consistano in condotte diverse, quale - nel caso esaminato dalla Corte -, il parcheggio di un motorino su di un marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, con conseguente nullità del verbale di contestazione.



Erminia Acri-Avvocato

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