Il SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocità) o tutor, è un dispositivo che, a differenza di altri apparecchi (autovelox), rileva la velocità media dei veicoli in un tratto di strada, e funziona mediante fotocamere installate su un pannello-messaggi e conduttori collocati nell’asfalto, che sono collegati ad un sistema computerizzato gestito dalla Polizia Stradale.
Tutti gli apparecchi elettronici di misurazione della velocità, quindi anche il SICVE, impiegati per accertare infrazioni al codice della strada, devono essere sottoposti ad omologazione e verifiche periodiche, per garantire che siano mantenute nel tempo le caratteristiche che assicurano l’attendibilità dei rilievi affidati a tali strumenti.
Tali dispositivi, fissi o mobili, atti a rilevare la velocita’ istantanea o media, devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le omologazioni ministeriali stabiliscono le modalita’ d’uso, automatico o manuale, l’obbligo di presidio da parte delle pattuglie, le verifiche periodiche. In proposito, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 29.10.97, richiamato nella Circolare Ministero Interno 14 agosto 2009 Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 - Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade-, si precisa che: <<Gli apparecchi utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale, secondo quanto previsto dai provvedimenti di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono sottoposti ad una verifica metrologica periodica -almeno annuale - tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione.
La verifica, in entrambi i casi, può essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme IS0-9001 e seguenti, ovvero dai Centri di Taratura opportunamente accreditati presso il S.I.T. - Servizio Italiano di Taratura.>>
La giurisprudenza si è, invece, orientata nel senso di ritenere che le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273/1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura (sentenze Corte di Cassazione n.978/07, n.9846/10).
Pertanto, ai fini della validità dell’accertamento effettuato sulla base di una misurazione a mezzo tutor, assumono rilevanza sia l’omologazione (il SICVE può funzionare in modalita’ automatica senza la presenza dell’organo di polizia in virtù di decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.3999) sia la verifica periodica che, ai sensi del citato art. 4 del D.M. 29.10.97, deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (tra tante, sentenza Giudice di Pace di Codogno n.391/2011; sentenza Giudice di Pace di Bari n.403/2010; sentenza Giudice di Pace di Salerno n.5586/2010; sentenza Giudice di Pace di Foggia n.1162/2009; Giudice di Pace di Teano n.355/2008; sentenza Giudice di Pace di Ancona n. 734/2007; sentenza Giudice di Pace di Ostuni n. 139/2008).
Erminia Acri-Avvocato
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