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Contestazione verbale infrazioni stradali.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

30 novembre 2009



Multa valida anche senza consegna di copia del verbale.




La multa per una violazione al Codice della Strada è valida anche se la contestazione della violazione è stata fatta verbalmente ed il verbale è stato notificato in un momento successivo. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24944 del 26 novembre 2009, con cui ha accolto il ricorso della pubblica amministrazione contro una sentenza del Giudice di Pace che aveva annullato la multa inflitta ad un automobilista in quanto la contestazione della violazione era stata fatta dagli agenti solo verbalmente. Ciò che occorre è che il verbale sia poi notificato all’interessato con l’espressa specificazione del motivo della mancata consegna della copia al momento della contestazione dell’infrazione.


Infatti, come già in precedenza precisato dalla stessa Corte (tra tante v. sentenza n.14668/2008), l’operazione di accertamento delle violazione al Codice della Strada prevede tre momenti successivi: quello della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale.


La contestazione deve essere immediata, sicchè essa non può essere omessa tutte le volte che sia possibile; però, secondo l’art. 201 del codice della strada, ove l’immediata contestazione dell’infrazione non risulti in concreto possibile, il verbale deve essere notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditiva. La verbalizzazione è un’operazione distinta e successiva rispetto alla contestazione: secondo il terzo comma dell’art. 200 del codice della strada, copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. La contestazione si deve ritenere immediatamente avvenuta anche se la consegna del verbale non sia contestuale – per validi motivi -, ove il trasgressore sia stato fermato e l’agente gli abbia contestato verbalmente la violazione commessa e lo abbia messo in grado di formulare osservazioni a propria discolpa. Pertanto, nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa si può far derivare dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta contestazione, se il verbale è stato poi notificato al contravventore con la precisazione dei motivi per cui gli agenti accertatori non avevano potuto redigere apposito verbale al momento della contestazione.




Erminia Acri-Avvocato

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