E’
consuetudine, per la ricorrenza del Natale,
addobbare
l’androne dei fabbricati con albero di Natale, natività e
luminarie. Spesso, però, nascono contrasti sul riparto di tali
spese tra i condomini.
Occorre
considerare che il condominio e’ un “ente di gestione”
che provvede, tramite l’amministratore, ad erogare le spese
occorrenti per la gestione delle parti comuni con ripartizione delle
spese ordinarie e straordinarie tra i condomini.
La
ripartizione delle spese è uno dei motivi più ricorrenti di conflitto tra amministratore e condomini, che, per
stabilire il criterio di riparto di spese, in assenza di diversa
convenzione (è possibile derogare ai criteri stabiliti dalla
legge con il consenso unanime di tutti i condomini), devono seguire
le regole stabilite nell’art. 1123 codice civile. Secondo tale
disposizione, “le spese necessarie per la conservazione e
per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione
dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo
diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire
i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio
abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini
che ne trae utilità”.
Sono
previsti, quindi, tre diversi criteri di ripartizione :
1)
ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole
proprietà, ossia in base alle quote millesimali di ciascun
condomino;
2)
ripartizione in misura proporzionale all’utilizzo potenziale,
che si applica in relazione ai servizi condominiali che non possono
essere goduti in egual misura da tutti i condomini;
3)
ripartizione in base alla destinazione esclusiva, che si applica
quando un fabbricato abbia più scale, cortili, lastrici
solari, opere o impianti destinati a servire solo una parte
dell’intero fabbricato, le cui spese sono a carico del gruppo
di condomini che ne trae utilità.
A
ciò si aggiungono l’articolo 1124 codice civile, che
riguarda la manutenzione delle scale, l’articolo 1125 codice
civile per i solai, l’articolo 1126 per i lastrici solari di
uso esclusivo, che prevedono un criterio misto, sia in base al valore
millesimale sia all’uso.
Quanto
alle spese per addobbi natalizi e luminarie, esse vanno ripartite, ai
sensi dell’art. 1123 codice civile, in misura proporzionale al valore
della proprietà di ciascuno dei condomini.
Erminia
Acri-Avvocato
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