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Quesiti legali-Pensione di reversibilitā tra coniuge superstite e coniuge divorziato.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

28 dicembre 2007

Come si divide? Spetta anche al convivente?


Ho letto qualche suo articolo su Internet e vorrei farle qualche domanda. Mi chiamo C. M., ho 36 anni e da due anni sono divorziata dall’uomo con cui ho avuto una figlia di 10 anni, affidata a me. Da quattro anni convivo serenamente e felicemente con un altro uomo, con il quale non ci sono progetti matrimoniali perché entrambi non lo desideriamo. Io ho uno stipendio di 1.300€ al mese e il mio ex-marito mi passa un assegno di mantenimento di 300€, penso irrisorio visto che il suo stipendio è di almeno 1.000€ superiore al mio. Nel frattempo lui si è risposato e ha avuto un altro figlio.

Anche il mio convivente ha una situazione economica migliore della mia, data non solo dallo stipendio ma anche da varie proprietà che possiede. Lui è ancora solo separato. Io vivo solo del mio stipendio, non ho una casa di mia proprietà. Con il mio compagno divido tutte le spese, perché io voglio che sia così, anche se lui volentieri se ne accollerebbe la maggior parte. Ma io ce la faccio, anche se a fine mese il mio conto è spesso in rosso.

Adesso però, vista la riforma sulle pensioni, vorrei pensare un pò al futuro, e mi chiedo, visto che la mia facendo i calcoli sarà esigua, se avrei diritto ad una parte della pensione del mio ex-marito o del mio attuale convivente.

Insomma, quelli attorno a me sono sistemati e con buone rendite, ma il mio futuro (e quello di mia figlia) è un’incognita.
Mi scusi se mi sono "intromessa" prepotentemente nella sua casella postale, ma nonostante abbia un avvocato regolarmente pagato per sostenermi nella causa di separazione, non ha mai tempo di darmi queste spiegazioni. La ringrazio in anticipo se vorrà rispondermi e cordialmente la saluto. C. M.”



Secondo la vigente normativa, che ben poco tutela la cosiddetta famiglia di fatto, al convivente superstite non spetta alcun diritto successorio. L’unico modo per attribuire tale diritto al convivente superstite è quello di nominare erede il partner mediante la redazione di un testamento, nei limiti, però della quota disponibile.


Inoltre, il convivente non ha diritto alla pensione di reversibilità, che spetta, invece, al coniuge divorziato purché ricorrano le seguenti condizioni: sia titolare di assegno di divorzio; non si sia risposato; l’ex coniuge abbia iniziato l’assicurazione previdenziale prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.


In presenza dei presupposti di legge, il coniuge divorziato ha diritto alla pensione anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il nuovo coniuge, ma, in questo caso, la pensione viene divisa tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in relazione al parametro della durata dei rispettivi matrimoni. Tuttavia, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza 10638/2007, questo criterio non rappresenta l’unico ed esclusivo parametro al quale conformarsi automaticamente e in base a un mero calcolo matematico, dovendosi tenere conto anche di altri criteri, quali le condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, l’assegno goduto dal coniuge divorziato, i periodi di convivenza prematrimoniale, il contributo dato da ciascun coniuge, durante i rispettivi matrimoni, alla famiglia, la determinazione della cui rilevanza rientra nella valutazione del giudice di merito.




Erminia Acri-Avvocato

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