HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
La nuova mediazione civile e gli obblighi di informazione dell’avvocato.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

15 aprile 2010



Valgono anche per le cause di separazione e divorzio?



Dallo scorso 20 marzo 2010, in virtù del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, l’avvocato, nel momento in cui accetta l’incarico professionale, è tenuto ad informare i propri assistiti della possibilità di avvalersi del procedimenti di mediazione e degli incentivi fiscali previsti dallo stesso provvedimento normativo a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione.


L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra lavvocato e lassistito è annullabile.” Il documento che contiene l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.


La mediazione è definita dal decreto legislativo n.28/2010 come l’attività “svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”, rimanendo privi, in ogni caso, i mediatori, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i contendenti.


Se il procedimento di mediazione si conclude con la composizione della controversia, il verbale di accordo viene omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione, ed acquista valore di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.


Le procedure di mediazione, previste per tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e nelle controversie transfrontaliere, possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.


Inoltre, dal 20 marzo 2011, il tentativo di conciliazione presso tali organismi deve essere obbligatoriamente esperito prima di avviare un giudizio nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi caso l’avvocato, nell’informativa al cliente, deve precisare che il procedimento di mediazione è “condizione di procedibilità della domanda”, ossia presupposto necessario per l’eventuale futura azione in sede giudiziaria.



A distanza di circa un mese dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.28/2010, si presentano i primi problemi applicativi. In particolare, stante l’annullabilità dei contratti di patrocinio in caso di omessa informativa della possibilità di ricorso al procedimento di mediazione, ci si chiede se alla nuova normativa in tema di conciliazione delle controversie siano soggette le cause di separazione e divorzio e, in genere, quelle che attengono al diritto delle persone e della famiglia.


Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Varese, Sez. prima civile, che, con ordinanza del 6-9 aprile 2010, ha affermato l’estraneità al regime giuridico conciliativo delle “controversie aventi ad oggetto mere questioni non aventi substrato economico ed involgenti il diritto delle persone e della famiglia (come, ad esempio: la separazione personale tra i coniugi; lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili; i procedimenti ex artt. 709-ter e 710 c.p.c.; l’amministrazione di sostegno; etc.)” come confermato dalla disciplina del Decreto Lgs. n.28/2010, che si riferisce alle sole “controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili” e che esclude dalla mediazione obbligatoria i procedimenti in camera di consiglio.


Pertanto, l’obbligo informativo di cui è onerato l’avvocato è da ritenere sussistente solo se si tratti di controversie per cui è concretamente possibile, perchè prevista dalla legge, l’attività dei mediatori.




Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Revisione assegno divorzile.
L’assegno di mantenimento per i coniugi a reddito minimo
Diritto di visita del genitore non affidatario.
Separazione e casa coniugale.
Rapporto nonni-nipoti.
Suoceri invadenti e separazione dei coniugi
Separazione e pensione di reversibilitā.
L’ereditā fa perdere il diritto all’assegno di divorzio?
Nessuna scadenza per l’assegno di divorzio.
Separazione e tradimento.
Nonni e nipoti
Unioni di fatto e accordi di convivenza.
Assegnazione casa coniugale e separazione dei coniugi.
Convivenza ex coniuge ed assegno divorzile.
Pensione di reversibilitā dell’ex coniuge.
L’ adottato ha il diritto di conoscere le sue origini?
Nozze senza convivenza ed assegno di mantenimento.
Matrimonio e unioni di fatto.
Separazione e adulterio.
A chi tocca la casa familiare?
DELLO STESSO AUTORE
Suoceri invadenti e separazione dei coniugi
Annullamento di contravvenzioni stradali.
Quesiti legali-Separazione dei coniugi ed obbligo di mantenimento dei figli.
E’ valida la multa senza preavviso di violazione?
Invaliditā delle delibere condominiali.
Quesiti legali- Diritti e doveri dei figli verso i genitori.
Danni causati da beni condominiali a terzi.
Quesiti legali-Assegno ordinario di invaliditā.
Il diritto all’ambiente salubre
Quesiti legali-Danni al cancello condominiale.
Quesiti legali-Assegno di mantenimento per i figli.
Quesiti legali- Amministratore condominiale e rendiconto.
Quesiti legali- Indennitā di accompagnamento e revoca.
Caminetto e condominio.
Paternitā naturale
Quesiti legali-Riparazioni ordinarie o straordinarie?
Quesiti legali-Reversibilitā dei trattamenti di invaliditā.
Quesiti legali-Diatribe proprietario-inquilino.
Quesiti legali-Deposito cauzionale.
Lavori usuranti.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di lā del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e lā - Curiositā
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunitā e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione