“Gentile
avvocato, mi potrebbe dire come faccio a sapere con certezza quali
sono le parti comuni del condominio?”
Le
parti comuni del condominio sono
identificate nell’articolo 1117 del codice civile, e possono
essere suddivise in tre categorie: necessarie,
che sono quelle costitutive della struttura stessa dell’edificio,
di
pertinenza,
rappresentate dai locali destinati ai servizi comuni, ed accessorie,
comprensive delle opere, installazioni e manufatti che servono all’uso ed al godimento comune.
In
particolare, secondo il predetto art.1117, sono oggetto di
proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni
di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1)
il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le
parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
2)
i locali per la portineria e l’alloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per
altri simili servizi in comune;
3)
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi,
le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di
scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia
elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di
diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini.
Pertanto,
per accertare esattamente quali sono le parti comuni, occorre
verificare la documentazione relativa all’edificio ed il primo atto
di vendita.
Erminia
Acri-Avvocato
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