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RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

24 marzo 2008



Riconoscimento in 4 mesi per le associazioni di professionisti senza Ordine.



Nel nostro Paese operano circa 4 milioni di professionisti non regolamentati, per il cui riconoscimento giuridico, alla fine degli anni 90, si è costituito il COLAP, ossia il Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali. A distanza di vent’anni, a seguito delle varie direttive dell’Unione Europea che hanno segnalato come il mercato debba essere aperto alla concorrenza, alla libera circolazione di persone, beni e servizi, e dell’azione politica esplicata dal Partito Radicale, si è arrivati ad una svolta nella riorganizzazione del mondo delle professioni intellettuali con il decreto legislativo n.206/07, che ha recepito la direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, approvato, su proposta del Ministero delle Politiche Comunitarie, dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre 2007, allo scopo di far ottenere il riconoscimento -in presenza di determinati requisiti- alle associazioni di professionisti attualmente non riconosciute, che potranno, così, partecipare ai tavoli di concertazione europei, insieme agli Ordini ed ai Collegi, per discutere di come uniformare i percorsi formativi.


Il suddetto Decreto Legislativo prevede il riconoscimento delle Associazioni di Professionisti che esercitano attività non regolamentate in considerazione della loro rappresentatività a livello nazionale, e, a tal fine, stabilisce che deve tenersi conto:

  • dell’avvenuta costituzione dell’associazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l’ufficio del registro, da almeno quattro anni;

  • dell’assenza di scopo di lucro;

  • della specifica identificazione dell’attività svolta dai professionisti cui l’associazione si riferisce, dei titoli professionali o degli studi necessari per farne parte;

  • dell’adozione di uno statuto che preveda un ordinamento a base democratica, la rappresentatività elettiva delle cariche interne, l’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l’attività dei relativi organi, l’esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione;

  • della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

  • di un codice deontologico con previsione di sanzioni;

  • della previsione dell’obbligo di aggiornamento costante;

  • della diffusione su tutto il territorio nazionale;

  • della mancanza di sentenze di condanna, passate in giudicato, nei confronti dei rappresentanti legali, amministratori o promotori dell’ente, in relazione all’attività dello stesso.


Il decreto precisa, poi, che le associazioni in possesso dei prescritti requisiti sono individuate, previo parere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per le Politiche Europee e del Ministro competente per materia.


A tale scopo, come specificato nella disciplina attuativa del decreto legislativo n.206/07 oggetto del decreto interministeriale firmato il 26 febbraio 2008, le associazioni interessate dovranno presentare apposita istanza ed inviarla al dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale della giustizia civile del Ministero della Giustizia, allegando copia autentica dell’atto costitutivo dell’ente, elenco degli iscritti, degli amministratori e promotori, per ottenere l’annotazione nell’elenco tenuto dal suddetto Ministero. Entro 120 giorni dalla ricezione della domanda il Ministero verificherà la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, chiedendo il prescritto parere del CNEL, con possibilità di chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all’ente istante, almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di 120 giorni. In seguito, sessanta giorni prima del compimento di ogni triennio per ciascuna annotazione, la direzione generale della giustizia civile del Ministero della Giustizia provvederà alla verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.


In sostanza si è realizzato un sistema duale per le professioni: da una parte gli Ordini, aventi natura pubblicistica, dall’altra le Associazioni Riconosciute, idonei, entrambi, a garantire gli utenti/clienti, con la formazione continua degli iscritti e con il rispetto delle regole deontologiche.



Erminia Acri-Avvocato

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