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Quesiti legali-Indennitā di accompagnamento.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

6 dicembre 2009



Occorre una domanda specifica o spetta comunque in presenza dei requisiti sanitari?



Egr. avvocato, a mia madre è stata riconosciuta l’invalidità civile al 100% ma non anche l’accompagnamento perchè, pure se gli stessi medici che l’hanno visitata hanno asserito che lei è in condizioni da meritare l’accompagnamento, non era stata presentata una richiesta apposita, con un apposito certificato, ma solo una domanda di aggravamento delle malattie per le quali già anni prima a mia madre avevano attribuito l’80% di invalidità. Vorrei sapere se è così o possiamo fare qualcosa per ottenere l’accompagnamento?”






La necessità di un’apposita domanda per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento risulta dalle disposizioni che la regolano, ossia dagli articoli 1 e 3 della Legge n.18/80, che così recitano:


Art.1: Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall’art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell’importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l’indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E , lettera a- bis , n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.


Art.3: Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già riconosciuti tali all’entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all’art. 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all’entrata in vigore della presente legge, all’atto dell’accertamento sanitario di cui all’art. 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l’esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all’indennità di accompagnamento prevista dal precedente art. 1. I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all’art. 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi. Il diritto all’indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.


Inoltre, anche la giurisprudenza ha affermato che la presentazione di specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell’indennità di accompagnamento costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l’attribuzione del beneficio, escludendo che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di altro e diverso beneficio (pensione di inabilità), ovvero nella presentazione, anche successiva alla domanda, di un certificato medico attestante l’aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo la presentazione della domanda (sentenze Cassazione n.12643/98 e n.853/04) . Pertanto, l’unica soluzione, nel caso prospettato, è quella di presentare una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell’indennità di accompagnamento con un certificato medico che attesti la necessità di assistenza per il compimento degli atti quotidiani della vita o per deambulare.





Erminia Acri-Avvocato

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