“Egr.
avvocato, a mia madre è stata riconosciuta l’invalidità
civile al 100% ma non anche l’accompagnamento perchè, pure se
gli stessi medici che l’hanno visitata hanno asserito che lei è
in condizioni da meritare l’accompagnamento, non era stata presentata
una richiesta apposita, con un apposito certificato, ma solo una
domanda di aggravamento delle malattie per le quali già anni
prima a mia madre avevano attribuito l’80% di invalidità.
Vorrei sapere se è così o possiamo fare qualcosa per
ottenere l’accompagnamento?”
La
necessità di un’apposita domanda per l’attribuzione
dell’indennità di accompagnamento risulta dalle disposizioni
che la regolano, ossia dagli articoli 1 e 3 della Legge n.18/80,
che così recitano:
Art.1:
Ai
mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche
o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste
dall’art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si
trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza
continua, è concessa un’indennità di accompagnamento,
non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico
dello Stato, dell’importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1°
gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981
e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l’indennità di accompagnamento sarà
equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi
della tabella E , lettera a- bis , n. 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennità
è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si
trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità
di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati
gratuitamente in istituto.
Art.3:
Gli
invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche
di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già riconosciuti tali all’entrata in vigore della presente legge, i quali
ritengano di essere nelle condizioni previste all’art. 1, sono, a
domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della
concessione dell’indennità di accompagnamento, dalle
commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge. Per gli invalidi civili non ancora
riconosciuti all’entrata in vigore della presente legge, all’atto
dell’accertamento sanitario di cui all’art. 6 della legge 30 marzo
1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l’esistenza o meno
dei requisiti che danno diritto all’indennità di
accompagnamento prevista dal precedente art. 1. I minori di anni 18
che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1 della presente
legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le
Commissioni sanitarie di cui all’art. 7 e seguenti della citata legge
30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della
domanda prodotta da chi ne cura gli interessi. Il diritto
all’indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.
Inoltre,
anche la giurisprudenza ha affermato che la presentazione di
specifica domanda amministrativa volta al conseguimento
dell’indennità di accompagnamento costituisce, unitamente ai
previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per
l’attribuzione del beneficio, escludendo che tale domanda possa
ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di altro e
diverso beneficio (pensione di inabilità), ovvero nella
presentazione, anche successiva alla domanda, di un certificato
medico attestante l’aggravamento delle condizioni di salute
verificatosi dopo la presentazione della domanda (sentenze Cassazione
n.12643/98 e n.853/04) . Pertanto, l’unica soluzione, nel caso
prospettato, è quella di presentare una specifica domanda
amministrativa volta al conseguimento dell’indennità di
accompagnamento con un certificato medico che attesti la necessità di assistenza per il compimento degli atti quotidiani della vita o
per deambulare.
Erminia
Acri-Avvocato
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