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Siti Internet e registrazione.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

20 febbraio 2007

La registrazione delle testate on-line è un obbligo.


Molto clamore e confusione ha destato la legge n.62 del 2001 sull’editoria e sui prodotti editoriali, che ancora pone non pochi dubbi interpretativi, soprattutto riguardo all’obbligatorietà o meno della registrazione di cui all’articolo 5 della legge sulla stampa per i siti Internet.

Invero, la legge n. 62/2001 definisce il "prodotto editoriale" come “il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici". Esso comprende, quindi, sia l’editoria tradizionale che l’editoria multimediale, e si individua per "essere diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto".

Ne consegue che la testata giornalistica on-line, quale "prodotto editoriale", deve essere registrata nei tribunali ed avere un direttore responsabile, un editore ed uno stampatore.

Le testate soggette all’obbligo di registrazione, in base alla legge n.47/1948 sono quelle quotidiane, settimanali, bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali, caratterizzate, secondo l’interpretazione della giurisprudenza, dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie attuali destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale; dalla tempestività di informazione volta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione.

La Legge n.62/2001 non prevede, invece, nessun obbligo di registrazione e nessun vincolo per i siti Internet in quanto tali , compresi quelli informativi.





Erminia Acri-Avvocato

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