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Niente obbligo di taratura per gli autovelox.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

10 gennaio 2009



Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29334/2008.



Da quando si è diffuso l’impiego di apparecchiature “autovelox” per il controllo dei limiti di velocità si è posto il problema della certezza ed attendibilità della misurazione con tali strumenti, ritenute assenti, secondo l’orientamento espresso da diversi Giudici di Pace, in mancanza di idonea “taratura”, eseguita presso Centri SIT accreditati, con conseguente annullabilità dei verbali di contestazione per mancanza di una prova certa dell’infrazione stradale rilevata.

Tuttavia, la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29334/2008, ha ribadito il proprio orientamento nel senso di escludere l’inattendibilità dell’accertamento della violazione per mancata taratura periodica.

Nel caso esaminato il ricorso per Cassazione veniva proposto dal Comune di Corigliano Calabro avverso una sentenza del Giudice di Pace di Corigliano Calabro che aveva annullato il verbale con cui era stata contestata ad un automobilista un’infrazione per eccesso di velocità rilevata con autovelox - tra gli altri motivi - per inidoneità dell’apparecchio stante la mancata taratura periodica.

La Corte ha asserito che non può essere ritenuto inattendibile l’accertamento della violazione per mancata periodica taratura dopo la sua omologazione, perchè non v’è alcuna disposizione, nella normativa vigente, che stabilisca la decadenza delle omologazioni rilasciate alle apparecchiature di rilevazione automatica, la cui operatività, una volta omologato il modello, dipende solo dalla permanente funzionalità del singolo apparecchio. Vero è che l’omologazione ha un termine di scadenza, che, però, individua lo spazio di tempo durante il quale gli apparecchi di quel modello possono continuare ad essere commercializzati dal costruttore, sicchè, dopo la scadenza il costruttore non può continuare a vendere le apparecchiature di quel modello, ma non diventano inutilizzabili quelle già esistenti da parte degli operatori che ne siano forniti. Inoltre, non è rinvenibile nel codice della strada alcuna norma che preveda che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata preventivamente e durante l’utilizzo controllata, e neppure è applicabile alle apparecchiature elettroniche di controllo della velocità la Legge n. 273/91, che ha istituito il sistema nazionale di taratura, in quanto essa attiene “a materia diversa, quella metrologica, rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità, in ogni caso adeguatamente verificata in sede d’omologazione” ed assegna “funzioni ad autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie, onde non ricorrono i presupposti a che anche le dette apparecchiature vengano ssoggettate ai controlli nella legge stessa previsti”.




Erminia Acri-Avvocato

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