Il riconoscimento dello stato di invalidità civile spetta a chi, avendo un’età compresa tra i 18 e 65 anni di età, sia affetto da minorazioni congenite o acquisite ed abbia subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo e/o un danno funzionale permanente, nonchè ai minori di 18 anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Con grado d’invalidità inferiore al 74%, ma superiore al 34%, l’invalido ha diritto solo a prestazioni di carattere socio - assistenziale (ad es. le prestazioni protesiche e ortopediche). Per poter ottenere il riconoscimento delle prestazioni economiche si richiede, invece:
un grado di invalidità di almeno il 74%, per il diritto all’assegno mensile di assistenza;
un grado di invalidità del 100%, per avere diritto alla pensione d’inabilità.
Per l’assegno mensile di assistenza, cui si riferisce il quesito posto dal gentile lettore, occorre, inoltre:
- risultare inoccupati;
- non superare il limite reddituale annuale personale, per il 2018, di 4.853,29.
L’occupazione non impedisce il conseguimento o il mantenimento del diritto all’Assegno Mensile di Assistenza purchè l’interessato che presta attività lavorativa abbia un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, e comunque non superi, complessivamente, il limite di reddito personale sopra citato.