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Quesiti legali - Contravvenzioni per eccesso di velocità.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

28 luglio 2004



Cosa fare se l'infrazione non è contestata subito?


"Ho preso una multa per eccesso di velocità su strada urbana (andavo a 63 all’ora).
Non sono stato fermato subito, ma mi è stata notificata la multa dopo 3 mesi.
Potrei contestare la multa per il fatto di non essere stato fermato al momento?
La ringrazio anticipatamente."

Le infrazioni stradali devono essere immediatamente contestate al trasgressore, ove possibile (art.200 codice della strada).

Qualora non sia possibile la contestazione immediata, il verbale di accertamento della violazione deve essere notificato entro 150 giorni al trasgressore o al proprietario del veicolo con l’indicazione precisa dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Lo stesso codice della strada, però, prevede una serie di casi in cui non occorre la contestazione immediata (art.201), e precisamente i seguenti:

a) impossibilita’ di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita’;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita’ che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiche’ il veicolo
oggetto del rilievo e’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Pertanto, per valutare l’opportunità di contestare la contravvenzione mediante ricorso alternativamente al Prefetto oppure al Giudice di Pace, è necessario verificare se gli accertatori hanno motivato la mancata contestazione immediata oppure manchi una delle circostanze di cui all’art.201.

Erminia Acri-Avvocato

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