“Buongiorno,
innanzitutto
mi scuso per il disturbo e la ringrazio anticipatamente per
l’attenzione che vorrà riservarmi. Ho letto il suo articolo
del 19 dicembre 2007 pubblicato su
http://www.lastradaweb.it/article.php3?id_article=3103
inerente
la validità delle multe anche in assenza di firma autografa
dell’agente e vorrei chiederle un chiarimento. Ho avuto modo di
leggere altre fonti che citavano la seguente sentenza: l’atto
notificato, è affetto da nullità in quanto il verbale
di accertamento è privo della sottoscrizione autografa
dell’agente accertatore. In tal senso si è espressa la
Suprema Corte di Cassazione, statuendo che <<In tema di
sanzioni amministrative è affetta da nullità la
notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo
del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di
una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non
recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore>>Cass. 2341/1998). Ovviamente ho visto che la sentenza a cui lei fa
riferimento è più recente di questa ma mi è
rimasto comunque il dubbio di chiederle se, per caso, non si potesse
fare riferimento a quella sentenza che, a quanto sembra, stabiliva la
nullità della multa. Rinnovandole le mie scuse per il disturbo
arrecatole la ringrazio nuovamente ed approfitto della presente per
inviarle i più cordiali saluti. A.P.”
In
tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice
della strada, l’art. 383 del codice della strada, prevede che:
Il
verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della
località nei quali la violazione è avvenuta, delle
generalità e della residenza del trasgressore e, ove del
caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto
solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo
e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto,
nonché la citazione della norma violata e le eventuali
dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione.
L’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.
I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.
Il
verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che
fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi
meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse
indicazioni contenute nel modello.
La
Corte di Cassazione,
nella sentenza n. 2341/1998, ha stabilito la necessità
dell’autografia della sottoscrizione anche se il verbale è
redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati,
perché, ai sensi del comma 4 dell’art. 383 Regolamento del
Codice della strada, il verbale, "deve riportare le stesse
indicazioni contenute nel modello" come predisposto in facsimile
nell’allegato "titolo VI", ed il modello, appunto, segna
lo spazio conclusivo destinato alle sottoscrizioni, oltre che del "trasgressore" e dell’(eventuale) "obbligato in
solido", degli "accertatori" .
Tuttavia,
già con altra
sentenza n.1923/1999, la Cassazione si è espressa diversamente
affermando che la notifica del verbale di accertamento
privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi
del tutto legittima se il verbale stesso risulta redatto "con
sistema meccanizzato o di elaborazione dati", in considerazione
del disposto degli art. 383, comma 4 e 385, commi 3 e 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del cod. strada, e dell’art. 3, comma 2 del d.lg. n. 39 del 1993, secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, "dall’indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile", che è, nella fattispecie, il verbalizzante. Quest’orientamento ha trovato conferma in
successive sentenze della Corte di Cassazione ( v. le recenti sentenze n.1752/2006, n.17780/2006, n.21918/2006, n.22088/2007), e dei Giudici di Pace. Pertanto, nel contestare un verbale relativo a violazioni del codice della strada, si può anche fare riferimento all’orientamento di cui alla sentenza della Cassazione n.2341/1998 -che è comunque una pronuncia su un caso specifico, e non ha valore generale- , però,
stante la prevalenza dell’opposto orientamento nella giurisprudenza, sono poche le possibilità di accoglimento del ricorso fondato esclusivamente sulla mancanza della sottoscrizione autografa degli
accertatori.
Erminia
Acri-Avvocato
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