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La riforma del diritto societario
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

29 agosto 2001

Vi proponiamo il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 3 agosto 2001

La riforma del diritto societario

La continua evoluzione delle esigenze del mercato ed il processo di unificazione europea - che vedrà l’utilizzazione della moneta unica come mezzo di scambio dal 1 gennaio 2002- hanno portato il Legislatore ad attivare i lavori di riforma del diritto commerciale, e, quindi, societario, con l’istituzione di gruppi di ricerca qualificati. In particolare, nella scorsa legislatura, la Commissione presieduta dal Prof. Antonino Mirone aveva presentato al governo un disegno di legge, composto da 11 articoli, che si proponeva essenzialmente di rendere flessibili le forme societarie e flessibile il rapporto tra imprese e mercato finanziario, con una disciplina normativa più semplice di quella attuale e più favorevole allo sviluppo di nuove aziende, specie delle piccole e medie imprese, oggi ancora sottoposte a norme rigide e ad oneri amministrativi, allo scopo di avvicinare le società italiane a quelle degli altri Paesi europei. Da qui la semplificazione delle procedure per la costituzione delle società e le modifiche statutarie, e quindi maggiore autonomia per le imprese; la determinazione dei principi generali per ciascun tipo di società di capitali (a responsabilità limitata, per azioni, cooperative); una nuova regolamentazione in tema di giurisdizione allo scopo di garantire una più rapida definizione delle cause e dei ricorsi camerali, in determinate materie; una ridefinizione della materia penale, con la previsione di nuove figure di reati ed illeciti amministrativi.

Nella presente legislatura, in data 3 agosto 2001, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di riforma del diritto societario, n.C.1137 - adesso all’esame del Senato - che ricalca il modello proposto dalla Commissione Mirone e dà mandato al Governo di rivedere "il sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile", allo scopo di aiutare lo sviluppo delle imprese, semplificare la disciplina, ampliare l’autonomia statutaria ed adeguare le forme societarie alle esigenze delle imprese, indicando i due modelli della S.r.l. e della S.p.A. e ridisciplinando le cooperative.

Alle S.r.l. è assicurata ampia autonomia statutaria. Per le S.p.A. si prevede una struttura unitaria e altre due forme di amministrazione e controllo, oltre a quella attuale: quella caratterizzata da un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza (senza riferimento alle minoranze) e quella caratterizzata da un consiglio di amministrazione con all’interno un comitato di controllo sulla gestione. Subisce modifiche anche la disciplina delle azioni di responsabilità, che spettano solo agli azionisti che rappresentino una quota ‘congrua’ di capitale sociale.

‘Cooperative’ sono definite quelle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che, comunque, impiegano nell’espletamento della loro attività prevalentemente il lavoro dei soci. Esse possono assumere un’altra forma societaria, purché devolvano il patrimonio - al netto di capitale versato e dividendi maturati - ai fondi mutualistici.

Nel testo di legge delega, tra gli altri aspetti, un consistente articolo è dedicato alla materia penale, in particolare al falso in bilancio. Si prevede come sanzione l’arresto di un anno e sei mesi e la procedibilità d’ufficio per i falsi in bilancio che, pur non avendo causato danno ai soci o ai creditori "alterino sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società". Se, invece, il falso ha determinato un danno patrimoniale, per le società quotate si procede d’ufficio e la pena prevista può variare da uno a quattro anni di reclusione, per quelle non quotate, invece, si procede a querela di parte e la pena prevista è da sei mesi a tre anni di reclusione.

La delega ha, inoltre, ad oggetto la falsità nelle comunicazioni delle società di revisione, l’impedito controllo, l’omessa esecuzione di denunce, la formazione fittizia del capitale, le indebite restituzioni dei conferimenti e l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve; le operazioni illecite sulle azioni o sulle quote sociali da parte dei liquidatori, l’infedeltà patrimoniale, il comportamento infedele, le indebite influenze sulle assemblee, le omesse convocazioni delle assemblee, l’aggiotaggio.

Non è stata riproposta, invece, l’istituzione di sezioni speciali per i reati economici presso i Tribunali nei capoluoghi sede di Corte d’Appello - contemplata nel progetto Mirone - ma solo la definizione di procedure dirette ad accelerare la conclusione dei processi.

Erminia Acri (Avvocato)

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