Il
nostro ordinamento prevede la comunione legale fra coniugi
come regime patrimoniale
ordinario, che comporta la ’comunione’ degli
acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il
matrimonio, ad eccezione dei beni personali, quali
sono, ai sensi dell’art. 179 del codice civile:
a)
i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o
rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b)
i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di
donazione o successione, quando nell’atto di liberalità
o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti
alla comunione;
c)
i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro
accessori;
d)
i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge,
tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente
parte della comunione;
e)
i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la
pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f)
i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali
sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia
espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
L’acquisto
di beni immobili, o di beni mobili registrati, quali le autovetture,
effettuato dopo il matrimonio, oltre ai requisiti indicati nel
suddetto articolo 179, lettere c, d ed f, richiede, al fine di
escludere la comunione legale, che nell’atto di acquisto vi sia
la dichiarazione resa dal coniuge "acquirente esclusivo" di
voler appunto escludere quel determinato bene dalla comunione, e la
partecipazione all’atto dell’altro coniuge.
In
mancanza della dichiarazione resa dal coniuge "acquirente"
e dell’"adesione" prestata dall’altro coniuge,
il bene immobile o mobile registrato, ricade nella comunione, secondo l’opinione prevalente della giurisprudenza.
Erminia
Acri-Avvocato
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