Il
nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità di far
cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza
necessità dell’intervento del giudice, con un’espressa
dichiarazione o con un comportamento non equivoco, da parte dei
coniugi interessati, che sia incompatibile con lo stato di
separazione (art.157 codice civile). Ciò si verifica
quando i coniugi ricostituiscono la “convivenza”
familiare, intesa quale comunione materiale e spirituale tra di loro
(c.d. riconciliazione).
In
proposito la giurisprudenza, in più occasioni, ha precisato
che la riconciliazione è riscontrabile ove i coniugi
riprendano i rapporti caratteristici della vita coniugale,
riacquistando reciproca stima, interessamento e comprensione, mentre
non sono ritenuti sufficienti, a tal fine, la semplice ripresa della
coabitazione o il ripristino di frequenti rapporti sessuali.
Sul
punto è intervenuta la Corte di Cassazione
con la sentenza n.12314/2007,
precisando che il ritorno alla coabitazione dopo la
separazione tra due coniugi non deve indurre necessariamente il
giudice a presumere la riconciliazione. Tuttavia, perchè il
ripristino della convivenza non valga come riconciliazione, il
coniuge che ha interesse a negarla è tenuto a fornire la prova
contraria alla riappacificazione.
Nella
valutazione del singolo caso concreto, assumono rilevanza essenziale
gli “elementi esteriori oggettivamente ed inequivocabilmente
diretti a dimostrare la seria e comune volontà dei coniugi di
ripristinare la comunione di vita, piuttosto che a quegli stati
d’animo che, appartenendo alla sfera dei sentimenti, sono tanto più
difficili da accertare in quanto permeati di soggettività”,
sicchè il valore presuntivo della ripresa della coabitazione,
per la sua idoneità a dimostrare la volontà dei coniugi
di superare lo stato di separazione, può essere superato
dimostrando che il ripristino della vita sotto lo stesso tetto, per
accordi intercorsi tra le parti o per la modalità di
svolgimento della vita familiare, non era tale da integrare una
ripresa di quel complesso di rapporti
caratterizzanti il matrimonio come comunione di vita materiale e
spirituale, e, quindi, da configurarsi come evento
riconciliativo.
Erminia
Acri-Avvocato
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