"Buongiorno, Le chiedo una consulenza, se possibile. L’amministratore può dare
incarico ad un legale per il recupero delle somme dovute dai morosi, con la
procedura per decreto ingiuntivo, sulla base del solo bilancio preventivo e
senza autorizzazione dell’assemblea condominiale? Grazie. P.L.”
La riforma del condominio
ha attribuito maggiori poteri all’amministratore nei confronti dei condomini
morosi, prevedendo l’obbligo, per l’amministratore, di agire legalmente per la
riscossione degli oneri condominiali entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio. A tal fine è previsto il ricorso allo strumento del c.d.
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 63 disp.
att. c.c., che così dispone: "Per la riscossione dei contributi in base
allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza
bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai
creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini
morosi".
Condizioni
indispensabili per chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo
sono:
-
lo stato di ripartizione delle spese,
-
l’approvazione del suddetto stato di ripartizione
da parte dell’assemblea condominiale.
Secondo la giurisprudenza
della Corte di Cassazione (sent. N.24299/2008) può essere ottenuto il decreto
ingiuntivo anche sulla base della delibera di approvazione del
bilancio preventivo e del relativo riparto, fino a quando non sarà approvato il
consuntivo.
Erminia Acri-Avvocato
|