"Gent.
Avv.Erminia Acri, l’amministratore
del mio condominio espone abitualmente in una bacheca sita
nell’androne condominiale un prospetto con i nomi dei condomini
e le quote di rispettiva spettanza, sia in pagamento che arretrate.
Vorrei sapere se è corretto. La ringrazio
anticipatamente di un suo cortese cenno di riscontro M. G.”
La
Corte
di Cassazione, in più di un’occasione ha affermato che
non è da ritenere consentito affiggere nell’atrio
comunicati
con i quali alcuni condomini siano indicati come morosi.
Tra tante, con sentenza n.186/2011, ha asserito che “Fermo
restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di
propria iniziativa, gli inadempimenti degli altri condomini nei
confronti della collettività condominiale, costituisce
indebita diffusione di dati personali, illecita e fonte di
responsabilità civile ai sensi degli art. 11 e 15 d.lg.
196/2003, l’affissione nella bacheca dell’androne dell’edificio
condominiale (e, quindi, in luogo aperto all’accesso a terzi estranei
al condominio), da parte dell’amministratore, dell’informazione
concernente le posizioni di debito dei singoli partecipanti al
condominio in ordine all’onere di contribuzione alle spese comuni.”
A
seguito della riforma in materia condominiale, il Garante privacy, per
«facilitare un dialogo equilibrato tra tutti gli abitanti dello
stesso condominio», ha predisposto un vademecum (’Il condominio
e la privacy’) che esamina i casi che più frequentemente si
verificano nella vita condominiale, tra cui le comunicazioni che
possono essere affisse in
bacheca. In proposito l’Autorità precisa che possono
essere affissi solo messaggi inerenti a comunicazioni di carattere
generale, ma non particolare, ossia riferite, direttamente o
indirettamente ad un determinato condomino. Pertanto, è
vietato esporre in bacheca (o altre aree comuni) i nomi dei condomini
con le rispettive posizioni debitorie.
Erminia
Acri-Avvocato
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