“Sono
amministratore di un condominio di 14 proprietari. Ho ricevuto un
decreto ingiuntivo, diretto al condominio, per il mancato pagamento
di alcune somme alla ditta che segue la manutenzione dell’ascensore.
Poiché il tempo è poco per fare l’opposizione ed è
estate e molti condomini sono in vacanza, devo convocare l’assemblea
e farmi autorizzare a fare l’opposizione per contestare il decreto
ingiuntivo o posso dare io tale incarico ad un legale? La ringrazio.”
L’amministratore
può essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell’edificio (cosiddetta
rappresentanza processuale passiva), sicchè non ha bisogno di
alcuna autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio
e per proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie, compreso
il ricorso per cassazione (sentenze Corte di Cassazione n.3773/01 e
n.6407/00).
Come
confermato dalla giurisprudenza, poiché l’opponente a decreto
ingiuntivo ha la posizione processuale di convenuto e così di
“legittimato passivo” rispetto alla pretesa che è
alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, tale posizione non muta
nei successivi gradi del giudizio, quindi l’amministratore di un
condominio può procedere all’opposizione senza necessità
della autorizzazione dell’assemblea condominiale ai sensi del comma 2
dell’art. 1131 codice civile.
Erminia
Acri-Avvocato
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