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Quesiti legali-Danni da caduta sul marciapiede dissestato.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

26 aprile 2016



Paga il Comune?



" Buongiorno, mia madre, un mese addietro, è caduta lungo un marciapiede che presentava un’interruzione a seguito di una rottura dello stesso che ne aveva causato, in parte, un rialzamento. Mia madre, inciampando, ha riportato un trauma al polso ed alla mano (con frattura falange V dito mano sinistra) e trauma facciale. Dopo un mese possiamo fare ricorso e chiedere un risarcimento? A chi possiamo rivolgerci? Grazie. N.B.: abbiamo documentazione del pronto soccorso."

 

 

La norma cui fare riferimento in casi del genere è quella di cui all’art. 2051 codice civile, che stabilisce: <<Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito>>. La responsabilità per i danni provocati da cose in custodia prevista da tale norma, infatti, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 15042/2008), trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, però, poiché questi ultimi sono "beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall’uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati. Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Il difetto costruttivo del piano stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. , ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante".

Pertanto, nel caso specifico, poichè, dalla descrizione fornita, la causa dell’incidente occorso alla signora appare ravvisabile in un difetto strutturale del marciapiede di proprietà del Comune, che non poteva ignorarne l’esistenza e che avrebbe dovuto provvedere ad eliminarla, può essere avanzata richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Comune. Se il Comune ritiene di non dover provvedere, occorre valutare la possibilità di adire le vie legali.

La persona danneggiata deve provare il nesso causale fra la situazione del bene ed il verificarsi del danno, mentre l’onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad escludere la responsabilità deve essere fornita dal Comune, custode del bene demaniale, ai sensi dell’art. 2051 codice civile.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 5 anni, quindi si può agire contro il Comune entro tale termine.

 

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

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