<<Erg.
Avvocato, vorrei sapere in quale misura può essere pignorata
una pensione di vecchiaia INPS, per tributi dovuti allo Stato.
Grazie.>>
Originariamente,
secondo le norme degli art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, nella legge n. 1155/36,
e gli articoli 1 e 2 d.P.R. n.180/50, era esclusa la pignorabilità
per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed
indennità erogati dall’INPS.
In
seguito, con l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza
n.506/2002), sono state dichiarate costituzionalmente illegittime,
per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, le norme degli
art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e degli
articoli 1 e 2 d.P.R. n.180/50, nella parte in cui escludono la
pignorabilità per ogni credito delle pensioni erogate
dall’Inps, anziché prevedere: l’impignorabilità,
con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della
sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per
assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita; la
pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.
Pertanto,
poiché i tributi dovuti allo Stato rientrano
tra i “crediti qualificati”, nel caso in esame, la
pignorabilità della pensione è da ritenere consentita,
nei limiti di un quinto sull’intero
ammontare della pensione
.
Erminia
Acri-Avvocato
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