“Vorrei
porre un quesito al quale spero vorrete gentilmente, se è
possibile, rispondere. Situazione: coniugi divorziati, comproprietari
di un appartamento in cui abita il marito. Quest’ultimo ha diritto a
chiedere il pagamento di metà delle spese condominiali alla
moglie che abita in un appartamento in affitto? Ha il diritto di
chiedere il pagamento delle spese condominiali per il solo fatto che
verbalmente ha detto alla ex moglie che essendo metà della
casa sua può andare ad occuparne metà? Può
l’amministratore dello stabile in cui si trova l’appartamento
intimare alla donna il pagamento della metà delle spese senza
che sia mai stata notificata alcuna previsione di spese e
ripartizione delle stesse e senza che la donna abbia mai ricevuto una
convocazione d’assemblea? Grazie”
I
coniugi cointestatari di un’unità immobiliare di un edificio
condominiale continuano a restare comproprietari dell’immobile
e restano, perciò, condomini anche dopo la separazione o il
divorzio.
L’Amministratore
condominiale, tuttavia, a seguito della separazione dei coniugi
condomini comproprietari, è tenuto ad inviare le convocazioni
assembleari ai coniugi separatamente, ai rispettivi indirizzi.
In
ordine alle spese di gestione condominiale, si precisa che, in
genere, quelle ordinarie vengono poste, in sede di separazione, a
carico del coniuge assegnatario della casa coniugale, però
quanto stabilito nel decreto o nella sentenza di separazione fa stato
solo nei riguardi delle parti e non dei terzi. Ciò vuol dire
che nei confronti del Condominio entrambi i coniugi continuano ad
essere responsabili solidalmente per tutte le spese di gestione, sia
ordinarie che straordinarie, e che l’Amministratore, in caso di
morosità, potrebbe agire nei confronti di entrambi o di uno
dei due, non essendo mutata la posizione degli stessi verso il
Condominio.
Erminia
Acri-Avvocato
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