“Sono divorziata da 14
anni, con assegno di mantenimento a carico del mio ex marito. Vorrei sapere se
mi spetta una parte del TFR del mio ex che, da poco, ha presentato domanda di
pensione. Grazie. G. V.”
Il trattamento di fine
rapporto (TFR) è un
importo spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro
subordinato.
Ai sensi dell’art. 12-bis
della legge n. 898/1970, il coniuge divorziato, se non si è sposato
nuovamente e già percepisce dall’ex
lavoratore un assegno divorzile con cadenza periodica, ha diritto
a quota dell’indennita’ di fine
rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di
lavoro, in misura pari al 40% dell’indennita’ totale riferita agli
anni in cui il rapporto di lavoro del coniuge divorziato è coinciso con il
matrimonio.
L’accertamento del diritto
alla quota di TFR viene dichiarato con la sentenza di divorzio, ove il TFR sia già
maturato, altrimenti, ove sia maturato in epoca successiva, il coniuge
interessato dovrà presentare apposito ricorso al Tribunale competente, avente
ad oggetto l’attribuzione di quota di
indennita’ di fine rapporto ex art. 12-bis legge n. 898/1970.
Analogo diritto non
spetta al coniuge separato.
Erminia Acri-Avvocato
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