“Quali
sono le fasce orarie in cui un pubblico dipendente, in malattia, deve
stare necessariamente a casa? B.V.”
Le
fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso
di assenza per malattia sono state determinate, ultimamente, con il
Decreto n.206 del 18/12/2009, che fissa i nuovi orari in cui il
lavoratore deve essere reperibile per l’effettuazione delle
visite mediche di controllo.
Tale
decreto -art.1- prevede: “In caso di assenza per malattia, le
fasce di reperibilita’ dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilita’ sussiste
anche nei giorni non lavorativi e festivi.”
Non
sono tenuti al rispetto delle fasce di reperibilita’ i dipendenti per
i quali l’assenza dipende da:
-patologie
gravi che richiedono terapie salvavita;
-infortuni
sul lavoro;
-malattie
per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio;
-stati
patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’
riconosciuta.
Sono,
inoltre, esclusi dall’obbligo, i dipendenti nei cui confronti e’
stata gia’ effettuata la visita fiscale per il periodo di
prognosi.
Erminia
Acri-Avvocato
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