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“GENTILISSIMA,
nel caso di condomini morosi l’amministratore, per recuperare la
somma di spese ordinarie, può emettere altre bollette
straordinarie ripartendo la cifra a tutti gli altri condomini o deve
rivolgersi solo ai proprietari degli affittuari morosi? E in caso
affermativo, a chi spetta pagare: al proprietario o all’inquilino? La
ringrazio anticipatamente per la risposta. C.M.”
La
ripartizione delle spese nel condominio è disciplinata
dall’articolo 1123 codice civile: “Le spese necessarie per la
conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio,
per la prestazione di servizi nell’interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini
in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno,
salvo diversa convenzione.
Se
si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno
può farne.Qualora un edificio abbia più scale, cortili,
lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte
dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro
manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae
utilità”.
Tali
criteri di riparto delle spese (c.d. legali) o quelli previsti dal
regolamento condominiale contrattuale possono essere derogati solo
col consenso unanime dei condomini. Quindi, l’amministratore non può
ripartire gli oneri a carico dei morosi tra tutti gli altri
condomini, se non sono questi ultimi a decidere di accollarseli.
Quanto
al pagamento delle spese condominiali che competono all’inquilino,
pur essendo diffuso, nella pratica, che esse siano pagate
direttamente da conduttore al condominio, occorre tenere presente,
come precisato più volte dalla Corte di Cassazione (v.
sentenza n. 17619/07) il condominio non può esigere il
pagamento delle spese condominiali direttamente dai conduttori perchè
tra “questi ultimi e il condominio,...., non si instaura alcun
rapporto che legittimi l’esercizio di azioni dirette verso gli
uni da parte dell’altro”. Pertanto, secondo la normativa
vigente, nei confronti del condominio sono obbligati al pagamento,
anche delle quote a carico dell’inquilino, soltanto i proprietari
delle varie porzioni di piano di un edificio, salvo il diritto ad
essere rimborsati dai conduttori.
Erminia
Acri-Avvocato
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