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Danno autoprovocato dall’alunno.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

17 maggio 2013


La scuola è sempre responsabile?



I nostri giudici, di fronte alle ipotesi di danno procurato a se stesso da un alunno minorenne durante l’orario di svolgimento delle lezioni scolastiche, hanno ritenuto, per molto tempo, sussistente la responsabilità degli insegnanti sulla base di quanto stabilito dall’art. 2048 codice civile, secondo cui "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza", gli stessi sono liberati dalla responsabilità soltanto “se provano di non aver potuto impedire il fatto” responsabilità extracontrattuale).


Tuttavia, la Corte di Cassazione, in più occasioni (v. sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9346/2002), ha precisato che la presunzione di colpa prevista dall’art.2048 a carico degli insegnanti, deve essere riferita solo ai danni cagionati dal minore ai terzi e non ai danni cagionati a se stesso. Infatti, tale disposizione normativa si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell’allievo e presuppone, quindi, un fatto obiettivamente antigiuridico. Poiché non può ritenersi fatto illecito, obiettivamente antigiuridico, la condotta dell’allievo che procuri danno, non ad un terzo, ma a se stesso, nel caso di danno dall’allievo procurato a sé, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante è da ricondurre non nell’ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all’art.2048, bensì nell’ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio previsto dall’art. 1218 codice civile.


Come ha sottolineato la Corte, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale ma contrattuale perchè con l’accoglimento della domanda di iscrizione e l’ammissione dell’allievo alla scuola, si instaura un vincolo negoziale, che ha l’effetto di far sorgere a carico dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso. Riguardo all’insegnante dipendente dell’istituto scolastico, tra insegnante e allievo nasce “per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”.


Pertanto, nelle vertenze instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, ai sensi dell’art. 1218 codice civile, mentre il minore danneggiato, e per esso la sua famiglia, deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, l’altra parte ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all’insegnante, ossia che la custodia e la vigilanza sono state attuate in maniera adeguata e diligente, tenuto conto dell’età dei soggetti da sorvegliare.



Erminia Acri-Avvocato

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