“In
un edificio condominiale non si vuole procedere all’installazione di un
videocitofono comune, può provvedere, un
singolo proprietario, ad installare il suo videocitofono privato? E i limiti per la privacy? Grazie per il riscontro.
Cordiali saluti. G. N.”
Se il
regolamento condominiale non pone particolari limitazioni, è da ritenere
consentita al singolo condómino l’installazione
di un citofono o videocitofono , purchè il
videocitofono non inquadri parti "private" di altri condómini, ma solo parti comuni con visuale strettamente
necessaria allo scopo per cui è stato installato.
In proposito la Corte di Cassazione si è
espressa, in più occasioni, stabilendo che
l’installazione di simili impianti
non integra imposizione di servitù a carico della proprietà
condominiale, ma configura un uso del bene comune, legittimo nei limiti in cui
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti
uso, ai sensi dell’art.1102 c.c.
e dell’art. 1122 c.c. (divieto di eseguire, nelle porzioni di proprietà
individuale, opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio).
Quanto alle
regole da rispettare per evitare di ledere la riservatezza degli altri, il
Garante ha stabilito, nella recente Guida, che si applicano le norme contenute nel codice alla privacy ai
videocitofoni condominiali ed altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche con
registrazione.
Se si tratta
di sistema installato dal singolo condomino
esclusivamente a fini personali e le immagini non sono destinate alla
comunicazione sistematica o alla diffusione, non
si applicano le disposizioni sulla privacy.
Erminia
Acri-Avvocato