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L’assegno di mantenimento per i coniugi a reddito minimo
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

13 maggio 2001

Il nostro legislatore, nel disciplinare gli aspetti patrimoniali della separazione personale dei coniugi, si è preoccupato di tutelare il coniuge economicamente più debole. Il coniuge separato può ottenere, dopo la separazione, un assegno di manteni

Infatti, in sede di separazione consensuale i coniugi possono pattuire che uno corrisponda all’altro un assegno di mantenimento determinandone la misura. In sede di separazione giudiziale, ai sensi dell’art.156 c.c., il giudice stabilisce un assegno di mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la responsabilità della fine del rapporto matrimoniale, e che non abbia redditi propri che gli garantiscano di mantenere il tenore di vita che aveva durante la vita matrimoniale.

Per il riconoscimento dell’assegno è necessario che vi sia una disparità economica tra i coniugi (si valutano non solo i redditi in denaro, ma le situazioni patrimoniali complessive), e che il coniuge in condizioni economiche migliori non abbia un reddito così modesto da trovarsi privo del minimo indispensabile per la sopravvivenza, in caso di versamento dell’assegno.

Peraltro, l’assegno non spetta quando il coniuge economicamente più debole abbia comunque redditi propri sufficienti a consentirgli di conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale.

Inoltre l’assegno, dopo la separazione, può essere modificato o revocato dal giudice, su istanza di ciascun coniuge (art.710 c.p.c.) qualora siano mutate le condizioni economiche di uno o di entrambi i coniugi, anche quando si tratta di assegno pattuito dagli stessi coniugi in sede di separazione consensuale. A tale fine, per entrambi i coniugi, si tiene conto anche dell’esistenza di una eventuale convivenza, nella misura in cui la nuova relazione migliori la situazione economica del coniuge che riceve l’assegno, oppure determini un deterioramento della situazione economica del coniuge obbligato al mantenimento, avendo quest’ultimo obblighi di assistenza pure verso la nuova famiglia.

Pertanto, i coniugi continuano ad avere anche durante la separazione il ‘dovere di assistenza materiale’, che giustifica il riconoscimento dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge che si trova in una posizione economica inferiore. E proprio in virtù del permanere della solidarietà economica, secondo la giurisprudenza, il coniuge separato, al quale non sia stato attribuito alcun assegno di mantenimento in sede di separazione, quando la sua situazione economica sia peggiorata (o sia migliorata quella dell’altro) può rivolgersi al Tribunale per chiedere di porre a carico dell’altro un assegno di mantenimento idoneo a garantirgli lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n.5253 del 22/04/2000 (nel caso specifico, dopo la separazione consensuale in cui non era stato stabilito nessun assegno, la moglie, a causa della diminuzione del suo reddito dovuta a pensionamento, aveva chiesto di imporre al marito di versarle un assegno di mantenimento in considerazione della migliore situazione economica dello stesso).

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