"Ho
letto la Sua citazione della nota sentenza di Cassazione del 2003,
inerente gli assegni al nucleo familiare ai figli dei separati. A mia
figlia, separata e affidataria della bambina, è stato negato
il diritto agli assegni in quanto il suo reddito (circa 6000 Euro)
non è composto al 70% da lavoro dipendente. Il suo reddito
deriva da proprietà di un immobile. Mi chiedo e Le chiedo se è
così che funziona. Vorrei che facesse causa all’INPS. Avrebbe
possibilità di spuntarla? Grazie C. S.”
L’assegno
per il nucleo familiare, istituito con l’art. 2 del D.L.
13/3/1988, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 13/5/1988,
n.153, spetta ai lavoratori dipendenti in attività, ai
disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai lavoratori
in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità,
ai pensionati ex lavoratori dipendenti, ai lavoratori con contratto a
termine.
Per
averne diritto occorre che il reddito complessivo del nucleo
familiare non superi i limiti stabiliti anno per anno dalla legge.
Il reddito da considerare è costituito da quello del
richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare,
realizzato nell’anno solare precedente.
Inoltre,
l’assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi
derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione
previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente, è uguale
o superiore al 70% dell’intero reddito familiare.
Erminia
Acri-Avvocato
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