"Buongiorno e complimenti per il servizio ed il grande aiuto concesso, il mio quesito per la rubrica l’angolo della posta è il seguente: la mia ex moglie, siamo divorziati, (disoccupata e titolare di assegno divorzile) si è risposata in regime di separazione di beni con una persona che lavora. Quali eventuali azioni devo intraprendere per cessare l’erogazione dell’assegno divorzile? Eventualmente dovessi intraprendere un ricorso per modifica dell’atto di divorzio e lei non si presentasse per qualsivoglia
motivo all’udienza, il giudice procederebbe in contumacia rimanderebbe la causa (ed io sarei costretto ancora a continuare a versare l’assegno)? Grazie, attendo fiducioso una gradita risposta."
La legge sul divorzio (Legge n.898/1970),
art.5 comma 6, stabilisce che: "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo
non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive."
Quando si verifica un cambiamento in senso migliorativo delle condizioni economiche
dell’ex coniuge avente diritto all’assegno di divorzio, l’ammontare di quest’ultimo può essere rivisto, ed è l’ex coniuge onerato del pagamento a dover fornire la prova delle condizioni da cui è desumibile
il miglioramento della situazione economica del beneficiario dell’assegno.
Tuttavia, con riferimento alle nuove nozze dell’ex coniuge titolare
dell’assegno, lo stesso art. 5, comma 10, prevede che "l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale
deve essere corrisposto, passa a nuove nozze". Infatti, la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio viene meno ove il
coniuge beneficiario contragga un nuovo matrimonio, proprio perché in questo caso i doveri di solidarietà morale ed economica spettano al nuovo coniuge.
Pertanto, a seguito del nuovo matrimonio deve considerarsi estinto il diritto dell’ex
coniuge alla percezione dell’assegno.
Erminia Acri-Avvocato
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