"Buongiorno avvocato, avrei
una domanda da porLe. Sono socia accomandante di una sas dove
il socio accomandatario è mio marito. Mi chiedevo: rimanendo socia, posso
essere anche dipendente? In attesa di una gentile risposta ringrazio
anticipatamente. A. R.”
La società in accomandita semplice
(s.a.s.) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: accomandanti
e accomandatari. I soci accomandanti rispondono delle obbligazioni
contratte dalla società solo per la quota conferita, però non possono compiere
atti di amministrazione nè trattare o concludere
affari in nome della società, se non in virtù di procura speciale per singoli
affari.
I soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, e a loro
spettano l’amministrazione e la rappresentanza della società.
Può essere instaurato un rapporto di lavoro di
natura subordinata tra il socio accomandante e la società. I problemi
potrebbero sorgere solo in caso di controversia con il socio accomandatario,
perché, essendo quest’ultimo anche il coniuge del socio interessato, per
accertare la natura del rapporto di lavoro occorrerebbe ricostruire in maniera
rigorosa il suo concreto atteggiarsi, al fine di superare la presunzione
generale di gratuità delle prestazioni di lavoro rese
tra persone legate da vincolo di parentela.
Erminia Acri-Avvocato