Il nostro ordinamento giuridico stabilisce che quando un condominio ha l’uso esclusivo del lastrico solare, le spese per manutenzione e ricostruzione dello stesso gravano per 1/3 su chi ne ha l’uso esclusivo, per 2/3 a carico dei proprietari dei piani sottostanti ai quali il lastrico serve di copertura (art.1126 c.c.).
Peraltro, il proprietario esclusivo del lastrico e’ tenuto alla doppia contribuzione quando sia proprietario anche di una delle unita’ immobiliari sottostanti, in proporzione al valore della medesima.
Tuttavia, secondo l’orientamento della giurisprudenza, questo criterio č applicabile solo per le riparazioni dovute a vetustitā e non per quelle derivanti da difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, tollerati dal proprietario del lastrico solare.
Siffatto criterio non si ritiene applicabile, inoltre, quando si tratti di spese rese necessarie per fatto imputabile al proprietario del lastrico solare.
Per ulteriori informazioni potete consultare l’articolo "La ripartizione delle spese nella manutenzione del tetto"- Settore legale- oppure scrivere all’autore.
Erminia Acri- Avvocato