“Gentile
Avv.to Acri, facendo riferimento ad un suo articolo, su questo giornale telematico,le descrivo la mia situazione: io sono figlio 27enne di genitori
divorziati, entrambi si sono risposati. Il marito di mia madre, che
non ha altri matrimoni e non ha nessun figlio, mi ha proposto
l’adozione per tutelare lui e me nel caso di decesso. Vorrei
chiederle ulteriori chiarimenti per quanto riguarda l’affiancamento
del cognome, vorrei in particolare sapere: il mio cognome originario
rimane e viene affiancato da quello nuovo, oppure dovrņ
presentarmi con il cognome nuovo perche l’originario perde di valore?
Vorrei chiederLe anche se c’è possibilità di scelta in
questo senso da parte dell’adottato, di scegliere la destinazione del
nuovo cognome. Grazie, M. A.”
L’Adozione
di maggiorenni è consentita a chi non non abbia discendenti
legittimi o legittimati ed abbia compiuto 35
anni
e
superi di almeno diciottanni l’eta’ della persona che si intende
adottare. Non vi sono limiti
di eta’ massima ne’ per l’adottato ne’ per l’adottante e possono
adottare sia le coppie sposate che i single.
Ai
sensi dellart.299 cod. civ. “L’adottato
assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio”;
se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assumerà il cognome del marito. In particolare, l’adottato conserva
tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine - salve
alcune eccezioni stabilite dalla legge- e mantiene il suo cognome
originario, assumendo in più, il cognome dell’adottante,
che viene anteposto al proprio, senza sostituirsi ad esso.
Inoltre,
non
nasce alcun rapporto civile tra la famiglia dell’adottato e
l’adottante, né tra l’adottato ed i parenti dell’adottante,
salve le eccezioni stabilite dalla legge. Non nascono diritti di
successione in favore dell’adottante, mentre l’adottato acquista nei
confronti dell’adottante i diritti successori spettanti ai figli
legittimi.
Erminia
Acri-Avvocato
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