“Mi
può dire se anche per un solo condomino è possibile
revocare l’incarico di amministratore condominiale ad una persona che
non fa mai assemblee -l’ultima risale a circa 3 anni addietro- e
chiede, con minaccia di azione legale, il pagamento di bollette
condominiali scadute ai morosi?”
La
revoca dell’amministratore con delibera assembleare può
avvenire in qualsiasi momento, anche se manca una giusta causa.
Infatti, l’art. 1129 codice civile stabilisce che “Quando
i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un
amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più
condomini. L’amministratore dura in carica un anno e può
essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di
ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma
dell’art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità”.
Pertanto,
anche un solo condomino può rivolgersi al giudice per ottenere
la revoca dell’amministratore nelle ipotesi previsti dalla suddetta
norma, compresa la mancata presentazione del conto della gestione
per due anni -come nel caso prospettato-.
In
ordine al potere di riscuotere i contributi condominiali,
l’amministratore è tenuto a procedere alla loro
riscossione ove approvati dall’assemblea condominiale.
Erminia
Acri-Avvocato
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