“Gentile
Avvocato,
ho
letto con interesse un suo breve articolo sul web
http://www.lastradaweb.it/article.php3?id_article=66.
Non
mi trovo molto con il punto nel quale si dice che se la proprietà
è esclusiva di un condomino le spese sono a suo carico x un
terzo mentre i 2/3 sono a carico degli altri condomini.
Infatti,
se il regolamento del condominio prevede espressamente che la
proprietà del tetto è di Tizio direi che le spese di
riparazione e manutenzione debbano essere a suo esclusivo carico.
Questo diverso criterio di ripartizione è a mio avviso
perfettamente lecito. Che ne pensa? Saluti e complimenti da un
appassionato di diritto civile. Francesco”
Una
delle questioni condominiali più discusse è quella
della ripartizione delle spese per la manutenzione del tetto. Le
norme di riferimento applicabili sono l’art. 1117, comma 1, e
l’art. 1123 del Codice civile. La prima disposizione individua il
tetto come una parte comune dell’edificio, in quanto funzionale
alla copertura dell’edificio, e l’art. 1123, comma
primo, prevede che “le spese necessarie per la conservazione e
per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la
prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini
in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno,
salvo diversa convenzione”. Pertanto, laddove il tetto copra
l’intero edificio, le spese di manutenzione gravano su tutti i
condomini in base ai millesimi di proprietà, mentre se il
tetto copre solo una parte dell’edificio, solo i condomini che
usufruiscono della copertura devono partecipare ai costi delle
riparazioni.
Il
tetto può essere di proprietà esclusiva di un
condomino, in base ad idoneo titolo (atto di acquisto o riserva di
proprietà). In questo caso l’art. 1126 del Codice Civile
stabilisce che le spese delle riparazioni spettano al proprietario
esclusivo per un 1/3 e per 2/3 a tutti i condomini dell’edificio
o della parte coperta dal tetto.
I
suddetti criteri legali di ripartizione delle spese si applicano ad
eccezione di eventuali deroghe stabilite in base ad una convenzione
cui aderiscano tutti i condomini.
Erminia
Acri-Avvocato
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