HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Quesiti legali- spese di manutenzione tetto di proprietā esclusiva.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

29 dicembre 2012



I chiarimenti ad un gentile lettore.



Gentile Avvocato, ho letto con interesse un suo breve articolo sul web http://www.lastradaweb.it/article.php3?id_article=66. Non mi trovo molto con il punto nel quale si dice che se la proprietà è esclusiva di un condomino le spese sono a suo carico x un terzo mentre i 2/3 sono a carico degli altri condomini.

Infatti, se il regolamento del condominio prevede espressamente che la proprietà del tetto è di Tizio direi che le spese di riparazione e manutenzione debbano essere a suo esclusivo carico. Questo diverso criterio di ripartizione è a mio avviso perfettamente lecito. Che ne pensa? Saluti e complimenti da un appassionato di diritto civile. Francesco”




Una delle questioni condominiali più discusse è quella della ripartizione delle spese per la manutenzione del tetto. Le norme di riferimento applicabili sono l’art. 1117, comma 1, e l’art. 1123 del Codice civile. La prima disposizione individua il tetto come una parte comune dell’edificio, in quanto funzionale alla copertura dell’edificio, e l’art. 1123, comma primo, prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Pertanto, laddove il tetto copra l’intero edificio, le spese di manutenzione gravano su tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, mentre se il tetto copre solo una parte dell’edificio, solo i condomini che usufruiscono della copertura devono partecipare ai costi delle riparazioni.


Il tetto può essere di proprietà esclusiva di un condomino, in base ad idoneo titolo (atto di acquisto o riserva di proprietà). In questo caso l’art. 1126 del Codice Civile stabilisce che le spese delle riparazioni spettano al proprietario esclusivo per un 1/3 e per 2/3 a tutti i condomini dell’edificio o della parte coperta dal tetto.


I suddetti criteri legali di ripartizione delle spese si applicano ad eccezione di eventuali deroghe stabilite in base ad una convenzione cui aderiscano tutti i condomini.




Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Quesiti legali-Riliquidazione pensione ed indebito.
Quesiti legali-Rifacimento del terrazzo condominiale.
Quesiti legali- Invaliditā civile: ricorsi e nuove domande.
Quesiti legali-Cambiare impresa di pulizie in un condominio.
Quesiti legali-Danni da caduta di intonaco dai balconi.
Quesiti legali-Pensione di reversibilitā al coniuge divorziato.
Quesiti legali - Separazione e voltura contratto di locazione
Quesiti legali- Obbligo di restituzione dei doni tra ex fidanzati.
Quesiti legali- Quando le immissioni sono moleste......
Quesiti legali-Barriere architettoniche nei condomini.
Quesiti legali-Inquilini morosi e condominio.
Quesiti legali- Separazione di genitori non coniugati e mantenimento figli minori.
Quesiti legali- Espressioni scurrili e licenziamento.
Quesiti legali-Servizio condominiale di riscaldamento.
Quesiti legali-Se l’inquilino non paga le spese condominiali...
Quesiti legali- Pensione di invaliditā civile e rendita INAIL.
Quesiti legali-Indennitā di malattia e rapporto di lavoro a tempo determinato.
Quesiti legali-Assegno di mantenimento per i figli.
Quesiti legali - Sposarsi all’estero
Quesiti legali-Casa familiare ed ICI.
DELLO STESSO AUTORE
Inidoneitā fisica sopravvenuta e licenziamento.
Quando l’autore di un’infrazione stradale non č identificato....
Diritto al mantenimento del proprio cognome nell’adozione
Indennitā di disoccupazione per il personale supplente della scuola.
Penali a carico dei condomini morosi.
Quesiti legali-Prescrizione assegno di mantenimento.
La manutenzione dei balconi.
Quesiti legali-Modifiche assegno divorzile.
Diritto di antenna e condominio.
Poteri dell’amministratore condominiale.
L’errore professionale del medico
Violazione dell’obbligo di convivenza e addebito della separazione.
Quesiti legali-Chiarimenti sul pagamento delle multe.
Quesiti legali - Riduzione dell’assegno di mantenimento.
INTERNET SBOOM: gli errori da evitare.
Contestazioni delle contravvenzioni stradali.
Quesiti legali-Ripartizione spese tetto.
Quesiti legali-Cassette postali e condominio.
Il SUPERCONDOMINIO.
Il direttore di giornali telematici
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di lā del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e lā - Curiositā
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunitā e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione