“Cortese
Avvocato, ho letto su internet un Suo scritto (risalente al 2002)
sull’argomento riviste e direttori non giornalisti iscritti
nell’elenco speciale. Vorrei chiederLe un parere, poiché mi
sembra esperta dell’argomento.
Sono
uno psicologo clinico e sto costituendo un’associazione senza scopo
di lucro per la promozione e la diffusione della cultura psicologica
e promuovere sul territorio ambiti e competenze degli psicologi.
Vorrei creare una rivista (inizialmente un semplice A3 piegato a
metà, così da avere 4 facciate) da distribuire: in
maniera gratuita, presso studi medici, farmacie, parafarmacie,
laboratori analisi.
La
rivista dovrebbe avere 3 pagine ognuna con un articolo scritto da
colleghi psicologi e l’ultima facciata con eventuali notizie ed
eventi fatti dall’associazione. Rientra nell’art. 28 della L.69/63?
Spero
in un Suo gentile riscontro. Cordiali saluti. Dott. L. P.”
Alla
stregua dell’art. 28 della legge n. 69/1963 il direttore
responsabile delle riviste a carattere tecnico professionale o
scientifico può non essere un giornalista, ma, in questo caso,
deve essere iscritto in apposito elenco annesso all’albo dei
giornalisti.
Tuttavia,
occorre tenere presente che per «pubblicazioni periodiche a
carattere tecnico, professionale o scientifico» il carattere
tecnico professionale della rivista si desume sia dal contenuto,
esclusivamente attinente ad una scienza, tecnica o professione, sia
dall’esclusiva diffusione del periodico tra gli operatori della
medesima scienza o professione.
Pertanto,
come si evince da alcune sentenze in materia (Cassazione n.28519/08;
Tribunale Milano, 5.12.2002) devono ritenersi escluse le
pubblicazioni destinate ad un pubblico indifferenziato, a carattere
divulgativo, con cui gli specialisti di una disciplina comunicano con
un pubblico di estranei al settore.
Erminia
Acri-Avvocato
|