"Io
e mio marito siamo disoccupati, lavoriamo saltuariamente, ed abbiamo
difficoltà a provvedere al mantenimento di nostro figlio.
Possiamo pretendere un aiuto economico dai nostri genitori?"
La
disposizione dell’art. 148 codice civile, nel testo modificato
dalla riforma del diritto di famiglia, sancisce l’obbligo
primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i
genitori e quello sussidiario degli ascendenti “quando i
genitori non hanno mezzi sufficienti”.
Pertanto,
l’obbligo di mantenimento dei figli spetta ad entrambi i
genitori, ma se questi ultimi non sono in grado di assicurare
l’adeguato sostentamento alimentare ai figli, devono pensarci
gli ascendenti prossimi, ossia i nonni, nella maggior parte dei casi.
Ciò, però , non esonera dall’assolvimento
dell’obbligo alimentare il genitore che è grado di
adempiervi anche sporadicamente o per una minima parte.
Erminia
Acri-Avvocato
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